Promotori – Radiata ex Sanpaolo Invest

Tratto dal bollettino Consob

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 7424 del 5 ottobre 1993, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari della Sig.ra Evelina Coppola, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 10 settembre 1965, residente […in provincia di Latina…] …;

VISTE le note del 26 ottobre 2009, 29 ottobre 2009, 19 novembre 2009 e 9 marzo 2010, con le quali Sanpaolo Invest Sim S.p.A. ha trasmesso alla Consob documentazione concernente irregolarità poste in essere dalla Sig.ra Coppola nello svolgimento dell’attività di promotore finanziario;

CONSIDERATO, in particolare, che dalle verifiche effettuate dalla Banca in seguito ad una segnalazione della Struttura di Rete relativa ad anomalie nell’operato della Sig.ra Coppola e sull’andamento irregolare del conto corrente della stessa (in particolare, è emerso l’utilizzo del conto corrente al di sopra della linea di fido concessa, che ha comportato il mancato pagamento di un assegno di € 1.268,00 tratto dal promotore stesso), è risultato che il promotore:

– nel periodo ottobre 2008-settembre 2009 avrebbe acquisito disponibilità della Sig.ra…, sua cliente, per un importo complessivo pari ad € 30.500,00, mediante l’esecuzione di 13 bonifici a valere sul conto corrente della predetta cliente (e dalla stessa disconosciuti), con l’utilizzo dei codici di accesso telematico di pertinenza della medesima, a favore di conto corrente intestato al…, ovvero ad un suo cliente ovvero ancora ad un esercizio commerciale sito a Frosinone;
– strumentalmente agli atti acquisitivi, avrebbe disposto operazioni non autorizzate dalla predetta cliente;

TENUTO CONTO che, a seguito di richiesta della Divisione Intermediari, con la citata nota del 9 marzo 2010 la Banca ha trasmesso documentazione dalla quale è risultato che i bonifici disposti on line a valere sul conto corrente di pertinenza della Sig.ra … sono stati eseguiti dalla postazione del promotore presso il Punto Operativo di Frosinone;

CONSIDERATO che il promotore, convocato in data 14 ottobre 2009 dall’Intermediario al fine di fornire chiarimenti in merito al proprio operato, ha nell’occasione dichiarato:

– in un primo momento, che si sarebbe trattato “di liberalità corrisposte dalla cliente al …”;
– successivamente, che ”le operazioni erano relative a prestiti personali ottenuti dalla cliente in virtù del forte legame di amicizia con la stessa esistente e considerata la delicata situazione finanziaria in cui (ella) si era venuta a trovare”;
– inoltre, che “la cliente non sarebbe a conoscenza di tutte le operazioni evidenziate, confermando però che il motivo dei bonifici è da far risalire ai suddetti prestiti”;

TENUTO CONTO che, a seguito delle emerse irregolarità, la Banca ha ritenuto di recedere per giusta causa dal contratto di agenzia in essere con il promotore;

VISTA la lettera dell’8 giugno 2010, notificata all’interessata il successivo 15 luglio, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha contestato alla Sig.ra Evelina Coppola la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007:

– art. 107, comma 1, per avere:

 - acquisito la disponibilità di somme di pertinenza della Sig.ra … per complessivi € 30.500,00;
 - disposto operazioni non autorizzate dalla cliente medesima;
 - utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della stessa cliente;

CONSIDERATO che la Sig.ra Coppola è stata altresì resa edotta, con la stessa nota dell’8 giugno 2010, della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

VISTA la nota del 30 luglio 2010, con cui il promotore ha presentato deduzioni difensive, con le quali ha rappresentato quanto segue:

– di non essere a conoscenza dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della Sig.ra …, di non averli mai utilizzati per effettuare le operazioni bancarie in contestazione, essendo gli stessi nella esclusiva disponibilità della cliente;
– che la cliente avrebbe potuto verificare in ogni momento i movimenti relativi al proprio conto corrente tramite Internet;
– che già con la ricezione dell’estratto conto annuale nel gennaio 2009 la Sig.ra … ha avuto conoscenza dei bonifici dell’ottobre 2008 e del dicembre 2008, mentre ha presentato reclamo solo in data 28 dicembre 2009;

TENUTO CONTO che, con la stessa nota del 30 luglio 2010, il promotore ha chiesto di essere audito personalmente e che nel corso dell’audizione, tenutasi presso la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori il giorno 6 ottobre 2010, il promotore, nel ribadire quanto già dichiarato in sede deduttiva, ha rappresentato che:

– ove avesse utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della cliente, si sarebbe fatta rilasciare dalla medesima cliente una dichiarazione liberatoria attestante l’autorizzazione all’uso degli stessi;
– la maggior parte dei bonifici in contestazione sono stati disposti a favore …, al quale la cliente era legata da un profondo rapporto di amicizia, specificando di non conoscere le motivazioni che avevano indotto la Sig.ra … ad effettuare i bonifici in argomento;
– la cliente non ha presentato denuncia penale nei suoi confronti;
– dal Punto Operativo di Frosinone i promotori potevano soltanto visionare e stampare la posizione della clientela, dovendo accedere ad Internet per poter disporre operazioni sui relativi conti correnti;
– probabilmente la segnalazione da parte dell’Intermediario è scaturita a seguito di un suo diverbio avuto con l’Area Manager;
– non avrebbe mai compromesso la propria professionalità per importi così modesti, considerato che ha sempre gestito patrimoni di notevole entità;

VISTA la nota del 28 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto procedimento;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha conclusivamente ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota dell’11 gennaio 2011, pervenuta all’interessata il successivo 25 gennaio, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato alla Sig.ra Coppola l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al presente procedimento, rendendola edotta della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria predisposta dalla Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori;

TENUTO CONTO che, con nota in data 15 febbraio 2011, la Sig.ra Coppola ha presentato deduzioni integrative in merito ai fatti oggetto di contestazione, con le quali, nel ribadire quanto già rappresentato nella precedente fase istruttoria, ha rappresentato quanto segue:

– “a conferma che già nel corso dell’anno 2009 la Sig.ra … era venuta a conoscenza dei bonifici, sta il fatto che la stessa ha presentato il reclamo nel mese di dicembre 2009, ossia prima di ricevere l’estratto conto annuale del 2009, poi ricevuto nel mese di gennaio 2010, dal quale poteva venire a conoscenza dei bonifici contestati”, risultando così asseritamente evidente che “la Sig.ra … era perfettamente a conoscenza dei bonifici poi dalla stessa disconosciuti con l’evidenziato anomalo ritardo”;
– nessuno dei bonifici oggetto di contestazione sarebbe stato “destinato alla sottoscritta ma ad altri soggetti”;
– la cliente “non ha presentato formale denuncia in sede penale nei confronti della sottoscritta per i fatti oggetto del presente procedimento”; pertanto “il disconoscimento dei bonifici da parte della Sig.ra … non ha alcuna rilevanza probatoria, in quanto non dimostra che la sottoscritta abbia acquisito la disponibilità del denaro oggetto dei predetti bonifici”;
– “in mancanza di una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla Sig.ra … la sottoscritta non avrebbe mai effettuato – né comunque poteva effettuare non conoscendo la password – alcun bonifico e/o altra disposizione bancaria sul conto corrente della stessa cliente”;
– presso il Punto Operativo di Frosinone “non esistevano posti assegnati ai promotori e quindi nessuno dei promotori aveva una postazione lavorativa fissa”, cosicché “ciascun promotore utilizzava la postazione disponibile all’occorrenza”;
– “dall’agosto 2006 al 16 ottobre 2009, a causa di mancanza di disponibilità di altro computer, (di essere stata) costretta a consegnare il suo computer alla Sig.ra … (che era contemporaneamente … della sottoscritta e del collega …) per farla lavorare giornalmente. Infatti, sul computer della sottoscritta venivano visualizzate le posizioni dei clienti, sia quelli suoi sia quelli del collega …, venivano caricati contratti nuovi, venivano inviate e-mail ai clienti che chiedevano di conoscere il saldo dei capitali investiti o del conto corrente, e-mail alla società, essendo la sottoscritta in possesso dei codici per accedere nella Intranet della società e nelle posizioni dei clienti sia suoi che del collega. Non può escludersi, pertanto, che da quel computer siano stati effettuati anche bonifici bancari sia dal collega sia dalla stessa … per se stessa o per il collega”;

VISTA la Relazione per la Commissione del 18 aprile 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, ha ritenuto accertate le fattispecie oggetto di contestazione, in proposito rilevando la contraddittorietà delle argomentazioni addotte dal promotore innanzi all’Intermediario (laddove ha asserito, in un primo momento, che i bonifici in contestazione avrebbero costituito non meglio precisate liberalità corrisposte dalla cliente in favore …, per poi invece affermare che si sarebbe trattato di finanziamenti da parte della Sig.ra …, sebbene la cliente non fosse a conoscenza di tutte le operazioni poste in essere) e in sede di audizione (laddove ha dichiarato di non conoscere le motivazioni che avevano indotto la cliente ad effettuare i suddetti bonifici a favore …), a fronte delle quali non emergono, tuttavia, elementi probatori che consentano di avvalorare le (diverse) tesi proposte dalla deducente per giustificare tali operazioni ed essendo, per converso, ovvio che la tesi del finanziamento non è conciliabile con quella dello spirito di liberalità e che un finanziamento in tanto può qualificarsi come tale, in quanto esso trovi la sua fonte negoziale in una espressa volontà in tal senso da parte della cliente; il che non è dato rilevare, nel caso di specie, stanti le risultanze in atti.
Ciò essendo, la condotta posta in essere dal promotore non pare potersi qualificare se non in termini di acquisizione di disponibilità della clientela. Ciò anche in considerazione del fatto che la cliente ha negato di avere disposto dette operazioni a valere sul proprio conto corrente e che beneficiari dei bonifici in discorso sono persone collegate alla Sig.ra Coppola (… ed un cliente alla medesima assegnato) ovvero un esercizio commerciale, soggetti tutti che la cliente ha dichiarato di non conoscere, risultando in tal modo accertato, in via logica e conseguenziale, anche il compimento di operazioni non autorizzate dalla medesima cliente.
Per quanto riguarda la violazione sostanziatasi nell’utilizzo dei codici di accesso della cliente, le affermazioni difensive del promotore non revocano in dubbio le risultanze istruttorie, essendosi infatti la Sig.ra Coppola limitata ad affermare, in sede deduttiva, che più persone erano in possesso dei codici di accesso per accedere alle posizioni dei clienti. Ciò stante, posto che le operazioni effettuate a valere sul conto corrente della Sig.ra … sono state disposte on line tramite l’uso delle credenziali identificative di accesso alla medesima assegnate e considerata l’unitarietà logico-funzionale della condotta complessivamente posta in essere dal promotore come sopra qualificata, appare del tutto ragionevole e coerente ritenere che l’esecuzione, tramite il canale telematico, delle operazioni non autorizzate dalla cliente sia riconducibile al promotore medesimo;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, il medesimo Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari, di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

– ai sensi dell’art. 110, comma 1, del regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) d.lgs. n. 58/98, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
– ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), nn. 4) e 7), del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la radiazione dall’Albo nell’ipotesi, rispettivamente, di acquisizione della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente a valere su rapporti di pertinenza di quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;
– l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela, comportamento non assoggettato ad una specifica sanzione, costituisce nel caso di specie, stante la sua connessione e strumentalità con le altre condotte illecite rilevate, grave violazione della normativa di riferimento, il che fa ritenere sussistenti i presupposti per l’applicazione, anche per tale condotta illecita, del provvedimento di radiazione;
– le modalità fraudolente con cui le condotte illecite di cui trattasi sono state poste in essere costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

La Sig.ra Evelina Coppola, nata a Castellamare di Stabia (NA) il 10 settembre 1965, residente […in provincia di Latina…] …, è radiata dall’Albo unico dei promotori finanziari.

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