Promotori – Finisce l’avventura di un ex Sudtirol Bank


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e le successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 12018 del 16 giugno 1999, recante, tra l’altro, l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari del sig. Adalberto Magnante, nato a Camerano (AN) il 24 agosto 1950 […e residente in provincia di Ancona…];

VISTA la nota del 5 ottobre 2009, con cui Alto Adige Banca S.p.A. – Südtirol Bank AG ha comunicato l’intervenuta cessazione del rapporto di agenzia in essere con il sig. Adalberto Magnante, avendo questi inoltrato l’acclusa lettera del 4 agosto 2009 con cui ha rassegnato “le sue irrevocabili dimissioni […] per motivi personali e con effetto immediato“;

RILEVATO che, con la citata nota del 5 ottobre 2009, l’Intermediario ha segnalato di aver ricevuto da clienti seguiti dal promotore, sin dal luglio del 2009, diverse richieste di informazioni e documentazione inerenti ai rapporti dagli stessi intrattenuti con la Banca, con cui taluni di detti clienti avevano evidenziato anche presunte appropriazioni di somme, poste in essere in loro danno dal sig. Magnante;

VISTE le note del 4 dicembre 2009 e 24 marzo 2010, inviate da Alto Adige Banca S.p.A. – Südtirol Bank AG, nonché la lettera del 25 marzo 2010, inoltrata da Raiffeisen Landesbank Südtirol AG – Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., tutte in riscontro alle richieste di dati e notizie inoltrate dalla Divisione Intermediari il 20 novembre 2009 e 12 marzo 2010, con cui detti Intermediari hanno fornito ulteriori informazioni e documentazione inerenti alle irregolarità emerse a carico del sig. Adalberto Magnante;

RILEVATO che, dall’esame delle anzidette note e della documentazione alle stesse acclusa, è emerso che il sig. Magnante ha acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti sigg. […omissis…], eseguendo, altresì, operazioni di bonifico non autorizzate a valere sui rapporti di loro pertinenza;

CONSIDERATO che assumono particolare rilievo, ai fini dell’accertamento delle irregolarità ascritte al promotore, i seguenti documenti trasmessi in allegato alle note inviate dai succitati Intermediari:

  • dichiarazione, sottoscritta il 10 agosto 2009 in occasione di un incontro avuto con esponenti di Alto Adige Banca S.p.A. – Südtirol Bank AG, con cui il sig. Magnante si è impegnato a restituire entro il 15 settembre 2009 le somme da lui illecitamente acquisite, risultate essere state distratte prevalentemente in favore di […omissis…]:

CLIENTE TITOLARE DEL C/C DI ADDEBITO

DATA OPERAZIONE

TITOLARE DEL C/C DI ACCREDITO

IMPORTO
(in euro)

25/09/2008

10.000,00

12/11/2008

7.770,11

18/11/2008

20.000,00

24/12/2008

3.211,20

19/03/2008

1.216,22

13/10/2008

13.200,00

24/10/2008

19.808,70

12/11/2008

7.326,89

18/11/2008

25.000,00

10/12/2008

3.469,25

24/12/2008

3.127,46

19/03/2009

1.897,48

15/05/2009

6.000,00

08/06/2009

5.500,00

19/05/2009

38.818,20

22/07/2009

16.000,00

10/03/2009

7.317,49

02/04/2009

1.207,48

02/12/2008

9.717,15

05/01/2009

5.126,48

19/01/2009

4.930,20

27/01/2009

5.014,22

09/02/2009

4.967,20

18/02/2009

4.950,10

02/03/2009

4.501,20

08/04/2009

6.600,48

06/07/2009

4.760.33

08/07/2009

8.017,48

TOTALE

 


  • i reclami presentati all’Intermediario dai clienti indicati nella precedente tabella (presentati in date comprese tra il 28 luglio 2009 ed il 30 ottobre 2009), con cui gli stessi hanno contestato le operazioni di bonifico pure ivi indicate, disconosciuto la firma apposta a loro nome sui relativi moduli d’ordine e chiesto il rimborso delle somme illecitamente sottratte dal promotore;

     

  • i moduli d’ordine relativi ai succitati bonifici e la corrispondenza intercorsa con l’Intermediario;

     

  • la Relazione al 30 ottobre 2009 redatta dal servizio di Revisione Interna di Alto Adige Banca S.p.A. – Südtirol Bank AG, nell’ambito della quale viene dato atto di quanto emerso all’esito delle verifiche svolte sull’operato del promotore;

VISTA la nota del 19 luglio 2010, notificata il 22 luglio 2010, con cui la Divisione Intermediari, in relazione ai fatti di cui sopra, ha contestato al sig. Adalberto Magnante la violazione dell’art. 107, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007 per avere:

– acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei sigg. […omissis…];

– eseguito operazioni di bonifico non autorizzate dai predetti clienti;

CONSIDERATO che, con la stessa nota del 19 luglio 2010, il sig. Adalberto Magnante è stato altresì reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;

RILEVATO che il promotore non ha presentato deduzioni in merito ai fatti e alle circostanze contestate, né ha presentato istanza di accesso o ha richiesto di essere audito;

VISTA la nota del 16 dicembre 2010, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Promotori, ha trasmesso all’Ufficio Sanzioni Amministrative la Relazione istruttoria e il Fascicolo istruttorio relativi al predetto promotore;

RILEVATO che nella suddetta Relazione la Divisione competente ha ritenuto accertate tutte le fattispecie oggetto di contestazione;

VISTA la nota del 13 gennaio 2011, notificata al promotore il successivo 18 gennaio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al sig. Adalberto Magnante l’avvio della “parte istruttoria della decisione” relativa al procedimento in oggetto, rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, e allegando alla stessa copia della Relazione istruttoria;

RILEVATO che neppure in tale fase procedimentale il sig. Adalberto Magnante si è avvalso degli strumenti di difesa a sua disposizione;

VISTA la Relazione per la Commissione del 16 maggio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nei termini di seguito richiamati:

A) relativamente alla qualificazione dei fatti, l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha ritenuto ampiamente accertate tutte le fattispecie violative contestate in quanto:

  • dall’esame della documentazione complessivamente acquisita agli atti emergono numerosi e circostanziati elementi che confermano la grave e reiterata condotta illecita posta in essere dal promotore sig. Adalberto Magnante, cosicché le contestazioni formulate a suo carico si considerano tutte pienamente accertate;
     
  • inducono a tale conclusiva valutazione l’insieme dei fatti emersi e, in tale contesto, assume particolare rilievo la circostanziata dichiarazione ammissiva resa dal promotore innanzi all’Intermediario, con cui il sig. Magnante ha riconosciuto di essersi appropriato di somme di pertinenza degli investitori che, peraltro, non risulta abbia rimborsato ai soggetti danneggiati;
     
  • in tale contesto, si dà atto che il promotore non ha ritenuto di porre in essere alcun atto difensivo nel corso dell’intero procedimento sanzionatorio, funzionale ad una diversa qualificazione di quanto oggetto di contestazione;

B) relativamente alla sanzione da applicare al caso di specie, l’Ufficio ha proposto l’adozione del provvedimento di radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari di cui all’art. 196, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 58/1998, posto che:

  • ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob;
     
  • ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. a), n. 4 e n. 7 del medesimo Regolamento, la Consob dispone la radiazione dall’Albo unico dei promotori finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente e di perfezionamento di operazioni da questi non autorizzate, a valere sui rapporti di pertinenza di quest’ultimo o comunque al medesimo collegati;
     
  • nel caso di specie, il rilevante numero di clienti coinvolti e di violazioni accertate, protrattesi nel corso di un anno circa, attesta un’abituale operatività del promotore non conforme all’ordinamento di settore, il che è da qualificarsi come condotta illecita particolarmente grave;
     
  • quanto rilevato, in uno alla significativa entità delle disponibilità liquide sottratte ed alle modalità con cui le condotte violative sono state poste in essere, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del promotore di cui trattasi nei confronti della clientela nonché dei potenziali investitori;

RITENUTO, avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dal medesimo Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla quantificazione della sanzione da applicare nel caso di specie;

D E L I B E R A:

Il sig. Adalberto Magnante, nato a Camerano (AN) il 24 agosto 1950 […e residente in provincia di Ancona…], è radiato dall’Albo unico dei promotori finanziari.

La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob.

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