Consob multa 15 esponenti di Apogeo Consulting: troppi conflitti d’interesse

La Consob ha comminato sanzioni pecuniarie per 63.800 euro nei confronti di 15 esponenti aziendali di Apogeo Consulting Sim per la violazione, tra il 2 novembre 2007 e il 18 marzo 2009, di alcuni articoli del Regolamento Congiunto che impongono agli intermediari di “adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e per gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti, nonché l’istituzione del relativo registro”.

Lo ha comunicato la stessa Commissione, precisando che la società è ritenuta responsabile in solido. Nel dettaglio, agli esponenti di Apogeo Consulting Sim viene contestato di non aver riconosciuto un potenziale conflitto di interesse “neppure nella distribuzione di strumenti finanziari di società riconducibili al gruppo Cattolica Assicurazioni, di cui la sim era a quel tempo parte, quali le quote di fondi di Vegagest Sgr”. Le sanzioni amministrative riguardano in particolare:

– Giorgio Petroni, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009 e Andrea Sabia, a.d. della società per lo stesso periodo, entrambi multati per 7.500 euro

– I consiglieri Aldo Messa (4.300 euro), Giovanni Benini, Giovanni Meggiolaro, Giovanni Rana, Camillo Soave, Giacomo Tomasini (3.600 euro  ciascuno) e Valentino Viviani (3.500 euro) in carica nel periodo oggetto di contestazione;

– Enrico Noris, Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009, che dovrà pagare 4.900 euro;
Andrea Lionzo, (3.600 euro), Marco Bronzato (2.700 euro), Michele Francesco Colantoni (2.800 euro), tutti sindaci effettivi tra novembre 2007 e marzo 2009;

– L’ex direttore generale Giovanni Maio (6.000 euro) e l’ex  responsabile della Funzione di Controllo di Conformità Carlo Ventura (3.000 euro)

E’ inoltre “ingiunto a Apogeo Consulting Sim S.p.A., con sede in Milano, Via Cusani n. 4, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell’importo complessivo di € 63.800,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati”, riporta la nota della Commissione guidata da Giuseppe Vegas.

Di seguito il testo integrale della delibera:

Delibera n. 17900

Applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di esponenti aziendali di Apogeo Consulting Sim spa e, in qualità di responsabile in solido, della medesima società ai sensi degli artt. 190 e 195, del d.lgs. n. 58/1998

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: “TUF”);

VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 (di seguito: “Regolamento Intermediari”), in materia di intermediari, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF, (di seguito “Regolamento Congiunto”) in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio;

VISTO il regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della Consob, adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all’applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni;

VISTE le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dalla Banca d’Italia nei confronti di Apogeo Consulting Sim S.p.A. e, in particolare, lo stralcio della relazione concernente l’attività ispettiva svolta dal 26 gennaio 2009 al 18 marzo 2009, trasmessa con nota del 15 maggio 2010;

VISTE le lettere del 9 settembre 2010, notificate agli interessati tra il 10 settembre 2010 ed il 27 settembre 2010, con le quali, in esito all’attività di vigilanza complessivamente svolta nei confronti di Apogeo Consulting Sim S.p.A., è stato dato avvio, per la “Parte istruttoria di valutazione delle deduzioni”, a procedimento sanzionatorio nei confronti dei seguenti esponenti aziendali della Società: sigg.ri Giorgio Petroni, Andrea Sabia, Aldo Messa, Giovanni Benini, Giovanni Meggiolaro, Giovanni Rana, Camillo Soave, Giacomo Tomasini, Valentino Viviani, Enrico Noris, Andrea Lionzo, Marco Bronzato, Michele Francesco Colantoni, Giovanni Maio e Carlo Ventura, oltre che nei confronti della stessa Apogeo Consulting Sim S.p.A., in qualità di responsabile in solido, contestando loro, tra l’altro, la violazione, per il periodo 2 novembre 2007 – 18 marzo 2009, dell’art. 21, comma 1-bis, lettera a), del TUF ed artt. 25 e 26 del Regolamento Congiunto, che impongono agli Intermediari di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse e per gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti nonché l’istituzione del relativo registro;

CONSIDERATO che, con le stesse note del 9 settembre 2010, gli anzidetti esponenti aziendali e Apogeo Consulting Sim S.p.A. sono stati, altresì, resi edotti della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stesse;

VISTA la nota dell’8 ottobre 2010, con la quale Apogeo Consulting Sim S.p.A. ha presentato proprie deduzioni difensive, a cui hanno aderito, con separate dichiarazioni, anche tutti gli esponenti aziendali destinatari della succitata lettera di contestazione tranne il sig. Rana, che, tuttavia, si è difeso nell’ambito della seconda parte del procedimento presentando dichiarazione di adesione alle argomentazioni difensive della predetta Sim;

VISTA la Relazione istruttoria del 5 aprile 2011, con la quale la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza e Albo Intermediari e Agenti di Cambio, ha espresso le proprie valutazioni in merito alle deduzioni formulate dagli interessati, nel senso di ritenerle inidonee a far venir meno la fondatezza dei fatti oggetto di contestazione;

VISTE le note del 14 aprile 2011, ricevute dagli interessati tra il 20 aprile 2011 ed il 12 maggio 2011, con le quali l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato ai soggetti di cui sopra l’avvio della “parte istruttoria per la decisione” relativa al presente procedimento, trasmettendo loro copia della sopra richiamata Relazione istruttoria ed indicando, altresì, la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte e produrre documenti integrativi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di tali note;

VISTA la nota del 16 maggio 2011, con la quale Apogeo Consulting Sim S.p.A., ha fatto pervenire proprie deduzioni integrative a cui hanno aderito, con apposite dichiarazioni, tutti gli esponenti aziendali destinatari delle già richiamate lettere di contestazione;

VISTA la Relazione del 25 luglio 2011, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutate le argomentazioni difensive complessivamente formulate dalle Parti, ha espresso considerazioni conclusive in ordine alla qualificazione dei fatti ed al relativo trattamento sanzionatorio;

RITENUTA conclusivamente accertata – sulla base dell’esame delle risultanze istruttorie di cui al presente procedimento – l’anzidetta violazione nei confronti di tutti i destinatari della lettera di contestazioni, in quanto la Sim, nel periodo oggetto di contestazione, non ha individuato idonee misure di gestione dei conflitti di interesse e non ha adottato il prescritto registro, non ritenendo in potenziale conflitto neppure la distribuzione di strumenti finanziari di società riconducibili al gruppo Cattolica Assicurazioni, di cui essa era a quel tempo parte, quali le quote di fondi di Vegagest Sgr S.p.A.;

VISTO l’art. 190 del TUF, che punisce l’inosservanza delle disposizioni di cui sopra con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 250.000,00;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

1) per effetto di quanto sopra, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento a ciascuno dei soggetti di seguito individuati e per l’importo per ognuno di essi indicato:

– sig. Giorgio Petroni (Presidente del Consiglio di Amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 7.500,00;

– Sig. Andrea Sabia (Amministratore Delegato, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 7.500,00;

– sig. Aldo Messa (Consigliere di amministrazione, in carica dal 16 maggio 2008 al 18 marzo 2009): € 4.300,00;

– sig. Giovanni Benini (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Giovanni Meggiolaro (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Giovanni Rana (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Camillo Soave (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Giacomo Tomasini (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Valentino Viviani (Consigliere di amministrazione, in carica dal 2 novembre 2007 al 4 febbraio 2009): € 3.500,00;

– sig. Enrico Noris (Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 4.900,00;

– sig. Andrea Lionzo (Sindaco effettivo, in carica dal 2 novembre 2007 al 18 marzo 2009): € 3.600,00;

– sig. Marco Bronzato (Sindaco effettivo, in carica dal 2 novembre 2007 al 25 giugno 2008): € 2.700,00;

– sig. Michele Francesco Colantoni (Sindaco effettivo, in carica dal 26 giugno 2008 al 18 marzo 2009): € 2.800,00;

– sig. Giovanni Maio (Direttore Generale, in carica dal 2 novembre 2007 al 30 dicembre 2008): € 6.000,00;

– sig. Carlo Ventura (Responsabile della Funzione di Controllo di Conformità, in carica dal 28 aprile 2008 al 18 marzo 2009): € 3.000,00;

2) è ingiunto a Apogeo Consulting Sim S.p.A., con sede in Milano, Via Cusani n. 4, in qualità di soggetto responsabile in solido, ai sensi dell’art. 195, comma 9, del TUF, il pagamento dell’importo complessivo di € 63.800,00 quale somma delle sanzioni sopra indicate, con obbligo di regresso nei confronti degli autori delle violazioni sopra nominativamente indicati.

… omissis …

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 3 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
       

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