Derivati, Banco Desio condannato dalla Corte di Monza

UN RIMBORSO DA 49MILA EURO – Il Banco di Desio dovrà rimborsare 49mila euro a una società che aveva sottoscritto nel 2003 un contratto derivato Interest Rate Swap, poi dichiarato nullo per difetto di causa. È quanto ha disposto una sentenza (n. 2028/12) del Tribunale di Monza, depositata il 17 luglio del 2012, secondo cui “un contratto derivato swap Irs venduto al cliente come strumento finanziario con finalità dichiaratamente volte a garantire la copertura dai rischi legati alla variazione dei tassi di interesse sull’indebitamento è nullo per difetto di causa (…) laddove si ravvisi che le condizioni economiche del contratto siano tali da non corrispondere alla funzione di copertura voluta”.

UNA STORIA INIZIATA NEL 2003 – Ma veniamo ai fatti. Secondo quanto riporta un documento dello Studio legale Fabiani, con sede a Como, nel 2003 la società cliente, di cui non si fa il nome, aveva sottoscritto con il Banco di Desio un contratto derivato Interest Rate Swap per tutelarsi dal rischio del rialzo dei tassi. E qui sono iniziati i problemi: fin da subito infatti, spiega lo studio legale, il contratto aveva causato costanti perdite alla società, che si era trovata costretta a estinguerlo anticipatamente nel 2007. A seguito di un successivo esame sui parametri finanziari dell’accordo, è emerso che questo “nascondeva un contenuto speculativo”. Un’evidenza, sottolinea lo studio legale, “poi confermata dall’accertamento peritale disposto in sede di causa”.

UN CONTRATTO PRIVO DI CAUSA – In particolare il contratto “è risultato connotato dalla previsione di tassi d’interesse fissi, posti a carico del cliente, crescenti di anno in anno in maniera tale da rendere residuale l’ipotesi di un loro superamento da parte del tasso variabile dell’Euribor a tre mesi, posto a carico della banca. Ciò ha evidenziato la presenza di un preordinato squilibrio a danno del sottoscrittore e a tutto vantaggio della banca”. È emerso così che “le condizioni economiche previste nel contratto non offrivano al cliente alcuna copertura di garanzia dalla fluttuazione dei tassi, ma erano tali da comportare per lui una quasi sicura perdita”. Il contratto si è così dimostrato privo di causa e ciò ne ha generato la nullità.

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