Promotore condannato per truffa, la Consob lo sospende

UN ANNO E TRE MESI DI RECLUSIONE E 450 EURO DI MULTA – Si iscrive all’Albo dei promotori finanziari nel 2000 e per oltre dieci anni sembra andare tutto bene. Poi, a febbraio 2012, viene cancellato dal registro della Consob per mancato pagamento dei contributi di vigilanza. Si reiscrive a maggio, ma viene sospeso in via cautelare per un anno a seguito della condanna a un anno e tre mesi di reclusione – e al pagamento di 450 euro di multa – per accesso abusivo a un sistema informatico, violazione dei doveri inerenti alla qualità di agente della Finecobank e truffa, come scrive la Consob.

ACCESSO ABUSIVO AL SISTEMA INFORMATICO AI DANNI DI UN CLIENTE – La vicenda, che vede come protagonista Ciro Chiaro, nato a Napoli nel 1964, è ricostruita nella delibera numero 18304 della Consob, in cui si evidenzia che  – come emerge dalla descrizione dei fatti contenuta nella sentenza penale a suo carico citata dalla Consob – il pf si è introdotto abusivamente nel sistema informatico protetto di Finecobank e ha effettuato prelievi dal conto corrente di un cliente, a nome del quale ha richiesto anche una carta di credito per poter continuare a prelevare contante a sua insaputa. Per fare tutto ciò, spiega la Consob, Chiaro – agente di Finecobank dal 6 giugno 2005 al 16 settembre 2006 – ha prima sollecitato il cliente ad aprire un conto corrente online e, successivamente, creato a nome dello stesso cliente – e a insaputa di quest’ultimo – un indirizzo e-mail che usava per introdursi abusivamente nel sistema informatico della banca ed effettuare operazioni facendo credere che a disporle fosse appunto il cliente titolare del conto. Quanto alla carta di credito, il pf è riuscito a farne richiesta e ad attivarla utilizzando la password e il codice pin che la banca aveva inviato all’indirizzo mail creato da Chiaro a nome del cliente.

IL PF IMPUGNA LA SENTENZA – Il pf ha tuttavia annunciato l’impugnazione in appello contro la sentenza, per cui attualmente risulta ancora imputato. Alla luce della situazione, la Consob ha deciso per la sospensione cautelare: la Commissione, ricorda la delibera, può infatti disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato in relazione a determinati reati. Nel caso specifico, aggiunge la Consob, i reati commessi e le modalità concrete di commissione dei fatti “appaiono di rilevante gravità in relazione all’esercizio dell’attività di promotore finanziario, in quanto denotano l’attitudine a pregiudicare gli interessi coinvolti nello svolgimento dell’attività stessa”.

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