Doppio Albo, qualche consiglio per reti e promotori

SENZA RISPOSTA – La nota che Assoreti e Abi hanno inviato, tra gli altri, al ministero dell’Economia la settimana scorsa (vai qui per la notizia) è rimasta finora senza risposta. Lo apprende BLUERATING da fonti vicine alla vicenda nel giorno in cui il secondo correttivo al decreto legislativo 141/2010 entra in vigore. In attesa di conoscere la posizione di via XX Settembre, BLUERATING raccoglie da fonti ed esperti del settore qualche chiarimento e diversi suggerimenti per le reti di promozione finanziaria e per i professionisti. Al momento, secondo quanto risulta, i promotori finanziari possono svolgere l’attività di promozione e collocamento di finanziamenti o servizi di pagamento che rendano possibili agli investitori operazioni relative a strumenti finanziari senza doversi iscrivere all’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’Oam.

LE DUE CATEGORIE – E qui, però, la strada si biforca: da una parte ci sono i professionisti che per tre anni almeno nell’ultimo quinquennio hanno collocato finanziamenti o servizi di pagamento; dall’altra, quelli che non hanno avuto questa esperienza professionale. Stando alle fonti interpellate, i soggetti iscritti all’Albo dei promotori finanziari per un triennio almeno negli ultimi cinque anni non devono sostenere l’esame e possono presentare istanza di iscrizione all’elenco tenuto dall’Oam entro il 31 dicembre 2012. Il triennio non si calcola con scadenza al 30 giugno 2012 – data di costituzione dell’Oam – o al 17 ottobre 2012 – data di entrata in vigore del secondo correttivo. Il termine di riferimento è invece la data in cui si presenta l’istanza di iscrizione.

COME CI SI ISCRIVE – Stanti così le cose – e in attesa di novità dal ministero – i promotori finanziari che non devono superare l’esame possono iscriversi all’elenco tenuto dall’Oam versando il contributo previsto sul conto corrente intestato a Oam Associazione (conto numero 000101923815, Iban IT 57 K 02008 05311 000101923815, BIC Agenzia UNCRITM1702). Per i promotori finanziari già iscritti all’Albo dei pf è previsto un contributo ridotto, che però non è ancora stato stabilito dall’Oam. Occorre poi una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale. Il passaggio successivo – e centrale – è la registrazione sul sito dell’Oam e la conferma della stessa entro la mezzanotte del giorno successivo al ricevimento del messaggio di posta elettronica certificata con il link di conferma della registrazione. Attenzione: l’efficacia dell’iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività.

L’ESONERO DALL’ESAME – Per ottenere l’esonero dall’esame, l’intermediario deve certificare l’esperienza professionale maturata dal promotore finanziario nel settore dei servizi di pagamento e di finanziamento. Nel caso in cui il triennio di esperienza professionale si sia svolto presso più intermediari, il promotore finanziario dovrà acquisire la certificazione anche da coloro presso i quali ha operato in precedenza. Il consiglio che gli esperti sentiti da BLUERATING danno alle reti, comunque, è di acquisire per prudenza un’autocertificazione del professionista che attesti lo svolgimento dell’attività di agenzia in attività finanziaria con l’indicazione del relativo periodo. Potrebbe anche essere utile acquisire il contratto di agenzia stipulato con i precedenti intermediari, da cui deve risultare che l’incarico di promozione e collocamento abbia avuto espressamente a oggetto prodotti e servizi di finanziamento e pagamento. Da verificare anche lo storico dell’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari, che in pratica è la sintesi del percorso svolto dal promotore.

L’OBBLIGO DELL’ESAME – Chi invece è tenuto a sostenere l’esame è meglio che sospenda da oggi le attività di promozione e collocamento dei prodotti e dei servizi ritenuti – anche solo in via prudenziale – non ricompresi nelle categorie “esonerate” fino a quando non avrà conseguito l’iscrizione all’elenco dell’Oam. In questo caso, i promotori finanziari devono partecipare a un corso di formazione e versare il contributo per la prenotazione al test sul conto corrente intestato a Oam Associazione (conto numero 000101923815, Iban IT 57 K 02008 05311 000101923815, BIC Agenzia UNCRITM1702). Obbligatorio inoltre dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e registrarsi al portale dell’Oam. La prossima sessione d’esame, per la quale ancora non è uscito il bando, si terrà nella seconda metà di novembre.

COSA SUCCEDE AI DIPENDENTI – La disciplina, stando alle fonti e agli esperti che BLUERATING ha sentito, vale solo per i professionisti che hanno un rapporto di agenzia. Non devono quindi iscriversi i dipendenti. Secondo le fonti interpellate, infine, le due associazioni – Abi e Assoreti – sarebbero comunque intenzionate a continuare a insistere davanti alle autorità sull’interpretazione secondo cui i servizi di pagamento e quelli di finanziamento vanno considerati di per sé destinati a permettere agli investitori di fare operazioni su strumenti finanziari, senza dovere ogni volta dimostrare che il prodotto in questione è usato per sottoscrivere strumenti finanziari e non per altri fini.

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