Vendere certificati e prodotti strutturati: cosa cambia per i cf con le regole Esma (e con la Mifid 2)

Cosa cambierà con l’arrivo della Mifid 2 per la vendita di prodoti finanziari strutturati? Per avere una risposta (almeno parziale) i consulenti finanziari possono consultare (alla pagina 50) il documento pubblicato di recente dall’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea che vigila sui mercati finanziari.

Come ha ampiamente documentato Bluerating.com nei giorni scorsi (si veda qui la notizia), il 2 giugno l’Esma ha divulgato le linee-guida per l’applicazione della direttiva Mifid 2 riguardo alla cosiddetta product governace (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nell’ultima parte del documento Esma (da pagina 50 in poi) ci sono alcuni esempi concreti su come i singoli prodotti dovranno essere venduti sul mercato in base alle regole della product governace (e dunque della Mifid 2). Uno dei casi presi in esame è quello di un cliente che acquista un prodotto finanziario strutturato legato a 3 azioni di grandi aziende (blue chip), quotate sulle borse europee (una banca, un’azienda hi-tech e una compagnia petrolifera). Il prodotto ha una scadenza di 6 anni, al termine dei quali ci sono tre possibilità 1) se le tre azioni hanno guadagnato rispetto alla data di emissione del prodotto, l’investitore riceve il capitale investito più la media dei rendimenti dei tre titoli; b) se le tre azioni hanno registrato in media dei ribassi inferiori al 50% rispetto alla data di emissione del prodotto, dopo 6 anni l’investitore ha diritto ad avere indietro solo il capitale investito (senza rendimenti ma anche senza perdite); c) se invece i tre titoli hanno perso più del 50% rispetto alla data di emissione del prodotto strutturato, l’investitore subirà una perdita pari al ribasso di quell’azione che, tra le tre prese in esame, ha avuto la performance peggiore.

Le caratteristiche di questo ipotetico prodotto strutturato corrispondono dunque a quelle di molti certificati che  da tempo si vedono in giro sul mercato.

Chi fa comprare al cliente questo prodotto deve rispettare innanzitutto alcune regole riguardo al mercato di riferimento (target market). Eccole di seguito:

  • Il prodotto potrà essere venduto a tutte e tre le categorie di clienti (retail, clienti professionali e controparti qualificate).
  • Riguardo all’esperienza e competenza dei clienti, il prodotto strutturato potrà essere venduto a chi risulta avere una certa esperienza con strumenti finanziari di questo tipo, conoscendo come funzionano e sapendo bene che cos’è il rischio di controparte (cioè la possibilità che l’emittente fallisca).
  • Il prodotto potrà essere venduto a chi dichiara di essere disponibile a sostenere una perdita pari al 100% del capitale.
  • Il prodotto potrà essere venduto a un cliente chcapisce il valore e l’importanza di costruire un portafoglio diversificato senza investire tutto il capitale in prodotti complessi come questo.
  • Il prodotto in esame potrà essere venduto soltanto a chi dichiara di avere come obiettivo una crescita del capitale nell’orizzonte di 6 anni (la scadenza del prodotto).
  • Una novità importante della Mifid 2 è che vengono anche identificati in negativo i potenziali clienti del fondo. Viene cioè specificato nel dettaglio a chi non può essere venduta l’azione. In questo caso, si tratta di investitori che hanno un obiettivo di rendimento in un orizzonte temporale inferiore a 6 anni e che non hanno un’ adeguata conoscenza dei prodotti strutturati.
  • Infine, le linee-guida Esma indicano anche le regole da seguire riguardo ai canali e alle modalità di distribuzione di ogni prodotto finanziario. Il titolo azionario preso in esame dovrà essere venduto preferibilmente attraverso tutti nella modalità advise only, (cioè dopo aver fornito un’adeguata attività di consulenza).

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