Promotori, Consob fischia una sospensione cautelare

SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE – Pochi giorni prima della fine dell’anno la Consob ha reso noto un altro provvedimento, questa volta una sospensione in via cautelare di 60 giorni, nei confronti di un promotore finanziario poco trasparente. Ma, viste le irregolarità commesse, la Commissione sembra orientata verso la più drastica misura di radiazione dall’Albo.

IL PROTAGONISTA DELLA VICENDA – Protagonista della vicenda è Bruno Esposito, pf napoletano iscritto al registro dal 1992. Lo scorso settembre FinecoBank ha comunicato alla Consob di aver risolto per giusta causa il contratto di agenzia con il promotore e di aver avviato una verifica sul suo operato dopo aver ricevuto dall’ufficio back office fondi la segnalazione di alcune anomalie circa la posizione di una cliente assegnata proprio a Esposito.

TUTTO NASCE DALLA RICHIESTA DI UNA CLIENTE – Tutto è nato, spiega la Consob nella sua delibera numero 18371 (qui il testo completo),  quando la cliente ha chiesto lo scorso agosto di disinvestire, trasferire e riscattare una serie di titoli e strumenti finanziari, alcuni dei quali però non corrispondevano alla sua posizione finanziaria, bensì a quella di altre tre persone: due clienti di un altro promotore finanziario e una cliente di Esposito.

30 BONIFICI A FAVORE DEL PF
– Analizzando l’operato del promotore, è poi emerso che dal 19 gennaio 2010 al 27 luglio 2012, sul c/c intestato alla cliente con delega a un secondo soggetto, sono stati addebitati 30 bonifici bancari per un controvalore totale pari a 299.900 euro, tutti aventi come beneficiario il promotore finanziario Bruno Esposito. Nello specifico, 29 bonifici sono stati accreditati su un conto intestato al promotore presso IW Bank, e uno sul conto del promotore acceso presso FinecoBank. Inoltre sul conto corrente della cliente risultano due bonifici di 7.000 e 4.000 euro a favore di altre tre persone. Tutti questi bonifici, segnala ancora la Consob, sono stati effettuati  tramite il canale internet. E 12 di questi, per un controvalore di 70.400 euro, sono stati disposti dall’indirizzo internet IP riconducibile al point FinecoBank dove operava Bruno Esposito.

GLI ACCERTAMENTI
  – La cliente titolare del conto, contattata da Fineco, ha dichiarato di non aver mai disposto né autorizzato i 30 bonifici e ha spiegato che né lei né la persona delegata all’utilizzo del suo conto corrente possedevano i codici di accesso ai servizi online. Il promotore finanziario Esposito ha dunque disposto i bonifici bancari in totale autonomia e senza l’autorizzazione dell’intestataria o del delegato, ha detto ancora la donna, assicurando inoltre che i titoli e gli strumenti finanziari indicati nella richiesta di disinvestimento, trasferimento e riscatto presentata in agosto erano valorizzati nella documentazione che il pf le aveva consegnato. Esposito da parte sua ha dichiarato, in un incontro con alcuni rappresentanti di FinecoBank, di non essere in possesso delle credenziali di accesso al servizio di home banking dei clienti, che i 30 bonifici erano dei prestiti concordati con un altro soggetto (di cui la delibera della Consob non riporta il nome) e che la somma ricevuta in prestito era stata utilizzata per soddisfare esigenze personali come il pagamento degli alimenti alla ex moglie, e non per le motivazioni riportate nelle causali dei singoli bonifici.

LA VERSIONE DI ESPOSITO – Il pf ha detto inoltre di non voler fornire informazioni in merito alla richiesta di disinvestimento, trasferimento e riscatto dei titoli e strumenti finanziari presentata dalla cliente, inerente a prodotti d’investimento valorizzati nel portafoglio titoli di altri clienti della banca. In data 11 settembre la cliente di Esposito ha presentato poi un esposto, tramite il suo legale, sia presso la Consob sia presso FinecoBank, in cui ribadisce le dichiarazioni rilasciate alla banca.

LA DECISIONE DELLA CONSOB
– Al termine di tutte le verifiche, la Consob ha ritenuto esistenti, a carico del promotore, elementi che facciano presumere l’acquisizione della disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti; l’elaborazione e la consegna di documentazione e rendicontazioni riportanti informazioni non rispondenti al vero e l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti. Condotte passibili di radiazione, che compromettono l’affidabilità del promotore nei confronti dei risparmiatori. Proprio in ragione della necessità e dell’urgenza di proteggere gli investitori, la Commissione ha dunque deciso per il momento di sospendere Esposito in via cautelare dall’esercizio dell’attività per un periodo di sessanta giorni.

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