Esma e Mifid 2, i doveri delle reti e dei consulenti

Produttore o distributore di prodotti finanziari? Questa distinzione sarà importante a partire dal prossimo mese di gennaio, quando entrerà in vigore la direttiva europea Mifid 2. Come ha ampiamente documentato Bluerating.com nei giorni scorsi (si veda qui la notizia), il 2 giugno l’Esma ha divulgato le linee-guida per l’applicazione della direttiva Mifid 2 riguardo alla cosiddetta product governace (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nel documento dell’Esma (alle pagine 41 e 42) c’è un passaggio importante che riguarda i doveri dei produttori e distributori di strumenti finanziari. Doveri che possono anche differire tra loro: a volte, infatti, chi “piazza” sul mercato i prodotti d’investimento (è il caso dei consulenti finanziari) può avere un approccio più prudente rispetto a chi fabbrica gli stessi prodotti, evitando di venderli se non attraverso un’adeguata attività di consulenza (pur trattandosi di strumenti finanziari acquistabili in teoria da tutti).

Altre volte, però, chi vende i prodotti può in teoria adottare un approccio meno prudente rispetto alle indicazione di chi fabbrica i prodotti, quando ritiene che un determinato strumento finanziario  sia collocabile sul mercato anche senza un’adeguata attività di consulenza. Ciò avviene per certe categorie di clienti che operano con la modalità dell’execution only (in autonomia). In tal caso, si legge nel documento Esma, “Il distributore venderà comunque il prodotto soltanto dopo un’analisi approfondita delle caratteristiche degli strumeti finanziari e dei clienti target. Inoltre, questa decisione deve essere segnalata a chi fabbrica i prodotti (per esempio alle casi di gestione) come parte dell’obbligo del distributore di fornire al produttore informazioni sulle politche di vendita adottate”. Ci sarà dunque un confronto continuo tra produttori e distributori.

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