Esma e Mifid 2, gli obblighi dei cf nel costruire i portafogli

Cosa cambia con l’arrivo della direttiva europea Mifid 2 per la costruzione del portafoglio di un cliente? I consulenti finanziari possono trovare una risposta (almeno parziale) nel documento pubblicato il 2 giugno scorso dalla European Securities and Markets Authority (si veda qui la notizia). Si tratta di un elaborato di 55 pagine che contiene le linee-guida per l’applicazione della direttiva Mifid 2 riguardo alla cosiddetta product governance (o governance di prodotto), cioè il processo con cui i più comuni strumenti finanziari (dai fondi alle azioni fino ai prodotti strutturati) finiranno nel portafoglio dei clienti. A queste linee-guida dovrà attenersi sia chi fabbrica i prodotti (per esempio le case di gestione), sia chi li vende (per esempio gli sportelli bancari e i consulenti finanziari).

Nel documento dell’Esma (a pagina 42), c’è un passaggio importante che riguarda la costruzione del portafoglio per i clienti, una pratica assai frequente nel lavoro quotidiano dei financial advisor. Nel processo di “crezione” della asst allocation, secondo le linee-guida dell’Esma, il consulente potrà utilizzare anche strumenti finanziari che, sulla carta sono al di fuori del target market, cioè non sono in linea con il profilo di rischio del cliente. L’utilizzo di questi prodotti finanziari deve però avvenire esclusivamente con l’obiettivo di diversificare meglio il portafoglio e proteggerlo dai rischi. L’importate è che l’asset allocation risultante dall’utilizzo di questi prodotti sia poi in linea con il profilo e le esigenze del cliente a cui è destinato. Il documento dell’Esma definisce solo dei principi generali e dunque non specifica nel dettaglio a quali strumenti finanziari si riferisce. Tuttavia, le regole sopra esposte sembrano fatte apposta per “normare” l’utilizzo dei prodotti derivati che a volte rovano spazio nel portafoglio di un cliente per la copertura dai rischi o per la diversificazione.

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