Regole Esma e Mifid 2, come vendere un fondo extra-europeo
Nel documento dell’Esma (alle pagine 43 e 44), c’è un passaggio importante che riguarda le regole da seguire quando appunto lo strumento finanziario da vendere è stato emesso in un paese extra-europeo in cui la Mifid 2 non viene applicata. In tal caso, l’Esma stabilisce che i distributori dei prodotti come i consulenti finanziari devono confrontarsi con chi li ha creati (per esempio le case di gestione) per verificare se è possibile avere tutte le informazioni essenziali a identificare le caratteristiche principali dei prodotti stessi, come quelle che saranno contenute nel KIID, il prospetto semplificato che debtterà ufficialmente nel 2018.
Chiedendo informazioni alla casa d’investimenti extra-europea che ha emesso il prodotto finanziario, i distributori e i consulenti potranno così identificare il target market, cioè il bacino di clienti ai quali determinati strumenti finanziari potranno essere venduti o meno. Se non è possibile raccogliere tutte le informazioni sopra citate, il documento dell’Esma stabilisce che un determinato prodotto finanziario emesso senza rispettare le regole della Mifid 2 non potrà essere collocato dai distributori nei paesi in cui la direttiva europea è in vigore, Italia compresa.
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