L’azienda non versa i contributi al fondo pensione. Cosa fare?

Domanda. Un mio cliente, lavoratore dipendente di un’azienda del comparto commercio, nel 2007 ha aderito al fondo pensione di Alleanza. La sua azienda ha versato il Tfr al fondo fino al luglio del 2014, poi il cliente si è accorto che da circa tre anni non vengono più versati i suoi contributi. Come si deve comportare per recuperare le somme non versate? Preciso che l’azienda non è in stato di insolvenza.

F.C., Ancona

Risposta. Il lettore espone un caso divenuto assai frequente, in virtù della crisi economica. I datori di lavoro, anche quando non insolventi e nemmeno in malafede, non riescono a versare alla previdenza integrativa quanto dovuto, accumulando quindi debito.  Nel Decreto Legislativo 225/2005, norma che si trova alla base della moderna previdenza integrativa, non è espressamente previsto un caso del genere e ciò comporta un dubbio Sportello Advisory il soggetto legittimato a richiedere il pagamento, ossia se debba essere il lavoratore oppure il fondo pensione. Sotto questo aspetto occorrerebbe un chiarimento normativo che stabilisca a chi spetta il diritto. Si potrebbe stabilire, per esempio, che ad attivarsi sia il fondo pensione non appena si accorge, autonomamente o dietro segnalazione del lavoratore, del mancato versamento.  In caso di sospensione invece questa andrebbe immediatamente comunicata al fondo pensione in modo da rendere possibile distinguere i casi di omesso versamento da quelli di sospensione volontaria da parte del lavoratore.

Grazie alla sentenza di Cassazione 13997 del 15 giugno 2007, il lettore, quale lavoratore interessato, non corre comunque rischi di prescrizione del proprio diritto al risarcimento del danno derivante da omissione contributiva, perché questa decorre dal momento in cui raggiunta l’età richiesta per il conseguimento della prestazione, e concorrendo ogni altro requisito, il lavoratore perde il relativo diritto o lo vede ridotto a causa dell’omissione. Da quel momento, si hanno dieci anni a disposizione per reclamare quanto spetta.

Il lavoratore può agire anche prima del pensionamento formulando domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare il danno, salva poi la facoltà di esperire successivamente l’azione risarcitoria vera e propria. Su tale punto esistono copiosi provvedimenti di Cassazione: oltre la citata 13997 del 15 giugno 2007, ci sono le Sentenza 5825 del 26 maggio 1995, 22751 del 3 dicembre 2004, 26990 del 7 dicembre 2005. Il lavoratore può anche chiedere il mero accertamento nei confronti del datore di lavoro per stabilire, per esempio, l’esatto ammontare della contribuzione versata come anche per controllare l’esatta determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima. Già nel 1986, con la Sentenza 2488 del 9 aprile di quell’anno, la Cassazione stabilì che sussiste l’interesse ad agire concreto ed attuale, che si verifica quando di fatto ricorra una situazione di obiettiva incertezza, implicante, per l’attore, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprezzabile, che non possa essere eliminato senza una pronunzia giudiziale. Prima di rivolgersi a un legale comunque il lettore farà bene a cercare una soluzione bonaria contattando sia il datore di lavoro, sia il fondo pensione e magari chiedendo l’intervento della Covip quale organo di vigilanza.

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