Unioncamere risponde all’Anasf sugli obblighi dei promotori finanziari

LA RISPOSTA DI UNIONCAMERE ALL’ANASF – Con un comunicato del 3 aprile 2013, Unioncamere ha risposto alla lettera dell’Anasf del 18 febbraio confermando che i promotori finanziari attualmente iscritti presso le Camere di Commercio nel “Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio” non dovranno effettuare alcun aggiornamento della loro posizione nel Registro delle imprese. Lo ha comunicato la stessa associazione nazionale dei promotori finanziari (vai qui per la notizia precedente).

LA PRECISAZIONE PER I PROMOTORI
– In particolare, Unioncamere precisa che “il citato decreto legislativo numero 59 del 2010 e il successivo regolamento di attuazione contenuto nel decreto ministeriale del 26 ottobre 2011 non si applica all’attività del promotore finanziario, la quale peraltro è soggetta alla specifica disciplina di settore in forza della quale i promotori finanziari sono obbligati a essere iscritti nell’apposito Albo previsto dall’articolo 31, comma 4, del Testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998″.

NESSUN OBBLIGO PER I PROFESSIONISTI
– Di conseguenza, “l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari è il presupposto necessario per l’esercizio dell’attività e comporta necessariamente l’iscrizione al Registro delle imprese, come imprenditore individuale, qualora il promotore finanziario rivesta la qualifica di agente-mandatario”. Unioncamere concorda quindi con Anasf “nel ritenere che l’eventuale iscrizione di alcuni promotori finanziari nell’Albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio sia stata impropria e non determina di conseguenza, per le ragioni sopra richiamate, l’obbligo dell’aggiornamento ai sensi del decreto ministeriale del 26 ottobre 2011”.

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