Un promotore ammette tutti gli illeciti, la Consob lo sospende

SOSPENSIONE CAUTELARE – Un promotore finanziario è stato sospeso dall’Albo di categoria, in via cautelare, per un periodo di sessanta giorni, per aver acquisito, mediante distrazione a favore di terzi, somme di denaro della clientela, effettuando operazioni di bonifico non autorizzate mediante l’utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti dei clienti stessi, e per aver consegnato loro rendicontazioni artefatte dei rispettivi portafogli.

I FATTI
– La vicenda, descritta dettagliatamente nella delibera numero 18529 della Consob, riguarda Aroldo Di Paola, il quale dall’anno della sua iscrizione all’Albo – avvenuta alla fine del 1991 – ha sempre lavorato per conto di Finanza & Futuro Banca fino al 19 dicembre 2012, data in cui la società ha risolto per giusta causa il contratto di agenzia in essere con il promotore, avendo riscontrato numerose irregolarità nella sua condotta. Concluse le verifiche, Finanza & Futuro Banca ha segnalato Di Paola alla Consob, inviando la documentazione utile a dimostrare i suoi comportamenti irregolari.

L’AMMISSIONE – Lo stesso Di Paola ha successivamente ammesso gli illeciti nel corso di un incontro con alcuni funzionari di Finanza & Futuro Banca, spiegando di aver prodotto rendicontazioni contraffatte per nascondere la distrazione di denaro a favore di diversi clienti o per nascondere performance negative o mancati rendimenti. Di Paola ha inoltre dichiarato che la quasi totalità delle transazioni bancarie tra clienti sono state disposte, all’insaputa degli stessi, tramite Internet.

LA DECISIONE
– Alla luce delle violazioni accertate – sanzionabili con la radiazione dall’Albo – e vista la necessità e l’urgenza di proteggere gli investitori, la Consob ha deciso di avvalersi della facoltà di disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di sessanta giorni. Questa facoltà, ricorda la Consob, sussiste nel caso di “elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge o di disposizioni generali o particolari” impartite dalla Commissione stessa.

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