Bnl, dal Tribunale di Milano una sospensione cautelare all’esecuzione di un derivato

SOSPESA L’ESECUZIONE DI UN DERIVATO IRS – Il Tribunale di Milano ha ordinato alla Banca nazionale del lavoro (Bnl) di sospendere in via cautelare l’esecuzione di un contratto derivato interest rate swap, accogliendo il ricorso d’urgenza presentato dalla società che lo aveva stipulato. L’azienda ricorrente – assistita dagli avvocati Franco Fabiani e Marco dalla Zanna di Como, che hanno reso nota la vicenda attraverso un comunicato – fa parte di un gruppo quotato e operante nel settore immobiliare. A fine giugno era stata chiamata a saldare circa 700mila euro. Di qui l’ordinanza, datata 27 giugno 2013, che intima appunto a Bnl di “astenersi dal procedere a ulteriori operazioni di addebito di somme a titolo di differenziali relativi al contratto”. Si tratterebbe, sempre secondo la nota dello studio legale, della prima decisione di accoglimento di un procedimento cautelare d’urgenza resa dal Tribunale di Milano.

IL DERIVATO SWAP
– La società ricorrente, di cui non si conosce il nome, aveva stipulato nel 2007 con Bnl un derivato swap per coprire un contratto di finanziamento a tasso variabile Euribor + Spread di 38.500.000 euro erogato da Westdeutsche Landes Bank: lo strumento era finalizzato alla copertura del rischio di rialzo dell’indice Euribor 6 mesi, che tuttavia nel periodo successivo ha registrato un andamento decrescente. Questo ha causato perdite per oltre 4 milioni di euro, con proiezioni alla naturale scadenza del derivato per ulteriori 5 milioni e mezzo di addebiti per azzeramento del mark to market negativo, come stimato al 31 dicembre 2012.

L’IMPUGNAZIONE DEL CONTRATTO – La società ha impugnato il contratto contestandone diverse anomalie. Bnl, assistita dallo studio Pilato di Roma e Milano, che ha già proposto reclamo, ha replicato che la società sottoscrittrice aveva autonomamente e consapevolmente formalizzato l’operazione finanziaria in questione, cioè il master agreement conforme ai canoni della International swaps dealers association, in un momento in cui non era prevedibile il successivo andamento decrescente dei tassi e che, pertanto, i differenziali negativi maturati a carico del cliente non sono imputabili a vizi del contratto. Il 2 ottobre ci sarà la prima udienza della causa di merito.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!