Mifid 2, scongiurare il braccio di ferro Consob-Ivass

Consob contro Ivass? Il recepimento di Mifid 2 e Mifir in Italia può dare luogo a un braccio di ferro fra le due autorità? Forse sì. E chissà se per aggirare l’ostacolo basterà l’invito che – nel dare parere favorevole allo schema di decreto legislativo che il governo italiano deve approvare entro il 3 agosto per recepire Mifid 2 e Mifir apportando le relative modifiche al Testo unico della finanza – le due commissioni Finanze di Camera e Senato hanno rivolto pressoché all’unisono all’esecutivo. Quello, cioè, di definire i rispettivi ambiti di competenza delle due autorità anche alla luce di un’altra direttiva non ancora recepita. Oggetto della riflessione è l’articolo 25-ter dello schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle due commissioni parlamentari, il quale prevede che le norme in fase di recepimento si applichino anche “alla realizzazione, all’offerta e alla consulenza aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione“, con questo rientrando, di logica, nell’ambito di vigilanza della Consob.

“In tema di prodotti finanziari assicurativi“, è l’osservazione arrivata dalla VI commissione Finanze e Tesoro del Senato, “la commissione invita il governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi Idd, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto. Valuti quindi il governo di prevedere che il potere regolamentare della Consob – di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), punto 1, lettera a) – sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d’intesa con l’Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva Ue 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa”. In prospettiva, valuti poi “di adeguare le disposizioni in commento in sede di recepimento della direttiva Idd, in modo da garantire l’applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli operatori”.

Fa eco la commissione Finanze della Camera: “valuti il governo l’opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva Ue 2016/97 e dal regolamento Ue 1286/2014” nel seguente modo: all’Ivass in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; alla Consob in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi-Rui (banche, intermediari finanziari ex art. 107 del Testo unico bancario, sim e Poste italiane-divisione servizi di Bancoposta, n.d.r.) e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi-Rui nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo Registro unico degli intermediari assicurativi-Rui (collaboratori di agenti, di broker e dei soggetti iscritti nella sezione D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari, n.d.r.), mantenendo inoltre alla Consob i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi”. Vedremo come si districherà l’esecutivo.

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