Frodi creditizie, da oggi verifiche più severe sui dati

FRODI NEL CREDITO – Contrastare le frodi nel settore del credito al consumo con specifico riferimento al furto d’identità: in Gazzetta Ufficiale è uscito il decreto attuativo del testo varato nel 2010, che ha rivoluzionato la geografia delle professioni del credito (ossia, mediazione creditizia e agenzia in attività finanziaria). Il testo in questione è il decreto legislativo 141/2010, mentre quello attuativo è il numero 95 del 19 maggio 2014. È uscito in Gazzetta il primo luglio ed entrerà in vigore il 16 di questo mese. È lo stesso ministero dell’Economia e delle Finanze a spiegare che il decreto attuativo “detta la disciplina esecutiva e attuativa del sistema di prevenzione delle frodi di cui all’articolo 30-ter del decreto legislativo 141 del 2010”.

COME FUNZIONA – In particolare, “sono disciplinate la struttura del sistema di prevenzione, le tipologie di dati trattati, le modalità di collegamento dell’archivio informatizzato con le banche dati pubbliche, le fasi che caratterizzano la procedura di riscontro, la misura della contribuzione a carico degli aderenti diretti, i criteri di determinazione e le relative modalità di riscossione della medesima”. Chi sono gli aderenti di cui si parla nel testo? Come da decreto legislativo 141/2010, “le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso, i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il ministero dell’Economia e delle Finanze”.

LA VERIFICA – Il nuovo sistema di prevenzione è istituito, nell’ambito del ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di permettere la verifica dell’autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche. Gli articoli 7 e 8 stabiliscono le modalità di accesso e di alimentazione dell’archivio da parte degli aderenti diretti e la struttura dell’archivio, mentre l’articolo 10 illustra la procedura di riscontro dell’autenticità dei dati con quelli detenuti nelle banche dati degli enti e delle amministrazioni pubbliche come l’Agenzia delle Entrate, il ministero dell’Interno, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Inps e l’Inail. L’ente gestore dell’archivio, ossia la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap), verifica la completezza dei dati trasmessi e delle informazioni immesse e, in caso di riscontro positivo, provvede alla loro convalida. Le informazioni relative alle frodi subite restano iscritte nell’archivio per tre anni dalla data di ricevimento.

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