Schroders, la sim italiana incassa un altro “sì” dalla Consob

UN’AUTORIZZAZIONE IN PIÙ – Novità in casa Schroders. La Consob ha disposto l’estensione dell’autorizzazione di Schroders Italy sim “alla prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti” con la modalità operativa della “detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela”. È quanto risulta dalla delibera 18976, datata 16 luglio e pubblicata il 18 del mese (qui il testo integrale). La delibera ripercorre le precedenti tappe dell’evoluzione della società. La prima delle quali risale all’aprile del 2000, quando Schroders Italy sim fu iscritta all’Albo delle sim e autorizzata “all’esercizio dei servizi di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente e di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi”.

OK DALLA CONSOB
– Qualche anno più tardi, alla luce del decreto legislativo 164/2007, Schroders Italy sim fu autorizzata anche “alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti”. Con delibera 16216 del 13 novembre 2007, Consob ha disposto che le sim iscritte all’Albo di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 58/1998 continuino a essere iscritte nel medesimo Albo, secondo le disposizioni e le definizioni di cui al decreto legislativo 164/2007. Con la stessa delibera, ha confermato a Schroders Italy sim “l’autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti”.

LA RECENTE ISTANZA
– Nel 2009, poi, la società ha ricevuto l’ok all’esercizio anche del servizio di ricezione e trasmissione di ordini con la modalità operativa della detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela. Il 29 ottobre 2012, Schroders Italy sim ha presentato istanza per richiedere l’estensione dell’autorizzazione “all’esercizio del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti con la modalità operativa della detenzione, anche in via temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela”. Visti i successivi elementi informativi e documentali forniti dalla società, sentita la Banca d’Italia e ritenuto che sussistano i presupposti per accogliere l’istanza, la Consob ha dato l’ok.

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