SPORTELLO ADVISORY – Vecchi buoni postali, quando spettano tutti gli interessi

LA RACCOLTA – Alcuni miei clienti sono in possesso di buoni postali trentennali emessi negli anni ‘80, alcuni dei quali incassati e altri no. Tutti lamentano la forte differenza tra quanto incassato o quanto comunicato dalle Poste come controvalore corrente e ciò che invece risulta osservando i tassi riportati sul retro dei buoni stessi. Cosa possono fare per ottenere l’importo corretto?
G.C., Roma

RISPOSTA – Dipende. E’ probabile che per buona parte dei clienti del lettore possano far poco nei confronti di un investimento assai lontano nel tempo mentre per altri i margini di azione potrebbero esserci. Un po’ di storia: il Ministero del Tesoro, con Decreto 13 giugno 1986, istituì la nuova serie”Q” di Buoni Postali Fruttiferi facendovi confluire le serie esistenti. I rendimenti della nuova serie “Q” erano inferiori ai precedenti. A partire dal 1 luglio 1986 i rendimenti netti sono pari all’8% fino a tutto il 1991, del 9% fino al 1996, del 10,5% fino al 2001, del 12% fino al 2006. Dal 1° gennaio 2007 e fino al compimento del trentesimo anno dall’emissione effettiva dei titoli, si applica un tasso netto semplice del 12%. Il Tribunale di Napoli, sollecitato da un risparmiatore che chiedeva il riconoscimento dei tassi più vantaggiosi previsti in precedenza, aveva sollevato una eccezione di costituzionalità che la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile con sentenza 333 del 2003. La vicenda è ritornata d’attualità recentemente: il Giudice di Pace di Novara con provvedimento del 19 ottobre 2013 ha stabilito il diritto di un cliente a ottenere il pagamento del valore letterale del buono sottoscritto prima del decreto del 1986. Le Poste hanno presentato una opposizione che ha molte possibilità di essere accolta togliendo le residue speranze ai moltissimi titolari di quei buoni. Diverso è il caso quando la serie è cambiata ma gli uffici postali non hanno aggiornato le condizioni dei vecchi certificati apponendo un timbro con i dati in corso. In tal caso, è applicabile la sentenza di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979 del 15 giugno 2007 che ha riconosciuto le ragioni del portatore del buono non aggiornato. Questa casistica riguarda principalmente la serie AF ma anche altre. Cosa fare se il cliente detiene un buono non aggiornato? Può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it) che generalmente accoglie i ricorsi dei clienti se si tratta dei casi disciplinati dalla sentenza di Cassazione del 2007 (serie AF in primis, come detto) ma respinge, invece, tutti i ricorsi riguardanti i buoni colpiti dal Decreto del 1986.

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