Promotore tradito dalle telecamere e da un prelievo bancomat di 500 euro

TUTTO È INIZIATO DA UN PRELIEVO DI 500 EUROSospensione cautelare, per un periodo di 60 giorni, per Cristian Brandini, 45 anni, dall’esercizio dell’attività di promotore finanziario. La sua vicenda ha avuto origine dalle note del 20 novembre 2013, del 16 dicembre 2013, del 28 gennaio 2014, del 10 aprile 2014 e del 26 giugno 2014, con le quali Banca Fideuram ha segnalato “gravi irregolarità da parte del promotore”. In particolare, la filiale di Bologna della banca ha segnalato che sabato 9 novembre 2013 è risultato un prelievo bancomat dall’apparecchio interno dell’agenzia dei promotori finanziari di Piacenza per 500 euro con carta di credito intestata a una cliente.

OLTRE 185MILA EURO
– Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, è emerso che il prelievo sarebbe stato effettuato da Brandini. Eseguite ulteriori verifiche sul conto corrente intestato alla signora, l’intermediario ha scoperto che sabato 17 agosto 2013 il promotore avrebbe prelevato, con le stesse modalità, 950 euro, versati sul suo conto corrente il lunedì successivo. Dall’attività d’indagine avviata dall’intermediario sulla clientela del promotore in seguito a questa vicenda, è venuto a galla che Brandini avrebbe acquisito la disponibilità, anche mediante distrazione a favore di terzi, di somme di pertinenza dei clienti per un totale di 185.092,27 euro.

OPERAZIONI DISCONOSCIUTE
– La signora ha disconosciuto 52 operazioni di prelevamento di denaro contante e di pagamento mediante bancomat per l’importo complessivo di 11.122,85 euro, che sarebbero state eseguite dal promotore finanziario nel periodo compreso tra il 15 aprile 2013 e l’11 novembre 2013. La signora ha poi disconosciuto l’emissione di 24 assegni bancari per l’importo complessivo di 10.075,77 euro avvenuta nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2010 e il 3 agosto 2011, assegni che sono intestati a terzi sconosciuti alla cliente.

SOSPENSIONE CAUTELARE
– Ritenuti esistenti, a carico di Brandini, elementi che fanno presumere che abbia contraffatto le sottoscrizioni dei clienti sulla modulistica contrattuale riguardante le operazioni di bonifico e gli assegni elencati nella tabella riportata nella delibera 18986, acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, somme di denaro di pertinenza della clientela, perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti e comunicato ai medesimi clienti informazioni non rispondenti al vero, la Consob alla fine ne ha sancito la sospensione cautelare per un periodo di 60 giorni.

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