Promotori, arriva il nuovo statuto Enasarco. Novità anche per Anasf

NUOVO STATUTO IN VISTA – Tante novità nei 45 articoli del nuovo statuto di Enasarco (nella foto, il presidente della fondazione Brunetto Boco), la cassa di previdenza di agenti di commercio e promotori finanziari (250mila iscritti e 6,7 miliardi di euro di attivi). La bozza anticipata dal Sole24Ore contiene – spiega il quotidiano confindustriale – due indicazioni di rilievo: l’introduzione di un organismo elettivo come l’assemblea dei delegati e i criteri di investimento e controllo del patrimonio. Sul primo punto, gli iscritti all’ente possono eleggere direttamente i loro rappresentanti in consiglio d’amministrazione attraverso un’assemblea. Sull’elettorato attivo non ci sono limitazioni o condizioni, che invece sono presenti nell’elettorato passivo.

IL RUOLO DI ANASF
– L’articolo 4 stabilisce che le liste di candidati possono essere presentate dalle “associazioni di categoria che abbiano negoziato e sottoscritto gli accordi economici collettivi e successivamente abbiano negoziato e sottoscritto con la fondazione Enasarco la convenzione per la gestione dell’indennità di scioglimento (Firr)”. Sono in pratica le stesse associazioni che hanno già i loro rappresentanti nell’attuale cda Enasarco. Gli altri potranno presentare le liste “mediante sottoscrizione da parte almeno del 5% dei soggetti provvisti di elettorato attivo”. Quindi associazioni come l’Anasf, per presentare i loro candidati, dovranno far firmare il documento ad almeno 12.500 iscritti Enasarco. Qualcuno, secondo il Sole24Ore, non avrebbe gradito questo articolo dello statuto.

COME SI INVESTE
ADESSO – Quanto alle novità su investimenti e controllo del patrimonio, l’articolo 36, alla lettera f, sancisce che per ogni altra forma d’investimento diversa da quelle in precedenza elencate dovrà esserci un “provvedimento motivato e corredato da adeguata analisi tecnica e verifiche sul rischio e comunque nel rispetto della politica di investimento e degli altri strumenti di indirizzo e programmazione generali”. Nel precedente statuto, in relazione agli strumenti di investimento non elencati, c’era un generico riferimento “ad altre forme deliberate dal cda che assicurino validi rendimenti”. L’articolo 35, nuovo di zecca, elenca i criteri di gestione del patrimonio. Eccoli: diversificazione degli investimenti, adozione di procedure comparative e trasparenti, efficiente gestione del portafoglio, prudente valutazione e diversificazione dei rischi con espresse limitazioni per il rischio di controparte, contenimento dei costi di transazione.

LA BANCA DEPOSITARIA
– L’articolo 37, infine, si riferisce alla banca depositaria. Già oggi le risorse della cassa di previdenza degli agenti di commercio e dei promotori finanziari fanno capo a una banca depositaria, cosa che prima non era prevista, nero su bianco, dal documento costitutivo dell’ente di previdenza. Ma deve essere chiara la separazione di ambiti e competenze: chi gestisce deve essere un altro istituto rispetto a quello che fa da banca depositaria. Fra l’altro, questa nuova figura avrà il ruolo di controllo aggiuntivo e invierà alert, in caso di “situazioni difformi”, a cda, collegio dei sindaci e direttore generale di Enasarco. Insomma, sottolinea il Sole24Ore, la gestione dei soldi delle pensioni Enasarco avrà un altro vigilante.

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