Domanda. La mia banca sostiene di non potermi dare gli estratti conto del 2003 e del 2004 perché sono passati più di dieci anni. C’è rimedio?
F.D., Rieti
Risposta. La tematica prevede soluzioni differenti in base al motivo della richiesta. Quando infatti si è in presenza di fattispecie che riguardano la sostanza giuridica dell’estratto conto, vale a dire la prova del credito e del corrispondente debito, la giurisprudenza degli ultimi anni si è fatta favorevole per il cliente. Per esempio la sentenza di Cassazione 23974 del 25 novembre 2010 ha sancito l’obbligo per la banca di produrre gli estratti conto integrali, a far data dall’apertura del conto e sino alla data per cui pretenda il pagamento nel caso in cui sia dichiarata l’invalidità di clausole che abbiano comportato l’addebito di interessi, spese o commissioni. Né tanto meno la banca può invocare l’obbligo di conservare le scritture contabili per soli dieci anni dall’effettuazione di ciascuna operazione, perché l’onere di conservazione della documentazione contabile è ben distinto dall’onere di provare il proprio credito e ogni richiesta della banca di pagamento di un proprio credito deve essere accompagnata dalla produzione della documentazione completa riguardo il rapporto di conto corrente. Per quanto sopra indicato quindi una volta che sia stata dichiarata l’invalidità di clausole bancarie che abbiano comportato l’addebito di interessi, spese o commissioni a carico del correntista, la banca ha sempre l’onere di produrre gli estratti conto integrali, a far data dall’apertura del conto e sino alla data per cui pretenda il pagamento e non potrà sottrarsi a tale onere dichiarando di avere proceduto alla distruzione della documentazione anteriore al decennio.
L’analoga sentenza 23974 del 25 novembre 2010 obbliga la banca a produrre gli estratti conto integrali una volta che sia stata dichiarata l’invalidità di clausole bancarie che comportino l’addebito di interessi, spese o commissioni a carico del correntista.
Non finisce qui: la sentenza 18541 del 2 agosto 2013, obbliga la banca a produrre in giudizio gli estratti conto a partire dall’apertura del rapporto nei casi in cui sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi ultra-legali. I requisiti che mancano sono quelli contrattuali, ossia non aver previsto nel contratto gli interessi ultra-legali, abitudine che gi istituti avevano fino a pochi anni fa.
Per questioni riguardanti altre fattispecie, come per esempio la semplice verifica dell’esistenza di un movimento di conto corrente, non si hanno invece a disposizione soluzioni favorevoli perché i Collegi dell’Arbitro Bancario respingono sempre le istanze dei clienti, accogliendo la tesi della prescrizione decennale addotta dagli intermediari.