Consob: più trasparenza nella vendita di prodotti complessi al retail

CULTURA FINANZIARIA INSUFFICIENTE – La Consob fa sentire la sua voce sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, dopo due opinion dell’Esma in cui si chiede maggiore tutela nei confronti degli investitori che si approcciano a questo tipo di strumenti, spesso senza la cultura finanziaria necessaria a comprenderli appieno. “Livelli di complessità elevata accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti proposti e sono dunque idonei a pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento”, si legge nella comunicazione della Consob.

TRASPARENZA E CORRETTEZZA – “Gli obblighi di trasparenza hanno limitati effetti nel mitigare il divario cognitivo tra gli intermediari finanziari ed i loro clienti retail, in quanto questi ultimi sono normalmente dotati di una bassa cultura finanziaria che non consente loro di valutare la qualità dei prodotti d’investimento offerti. D’altra parte, le regole di correttezza applicate alla sola fase di distribuzione dei prodotti sono talvolta risultate non sufficienti a prevenire eventi dannosi per gli investitori. In alcuni casi, esse non sono state implementate in modo robusto ed efficace dagli intermediari. In ragione delle asimmetrie informative e cognitive aumenta il rischio per i clienti retail di incorrere inconsapevolmente in significative perdite, indebolendone la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari”.

OPINION
– Proprio per cercare di innalzare i livelli di tutela per i risparmiatori, l’Autorità europea di vigilanza sui mercati finanziari (Esma) ha richiamato, in due recenti “Opinion”, l’attenzione delle Autorità nazionali sulle misure che gli intermediari devono adottare già nelle fasi di design/sviluppo o selezione dei prodotti finanziari complessi da destinare al pubblico.

CONSIGLI
– Conformandosi alle indicazioni dell’Esma, Consob chiede dunque agli intermediari che prestano servizi d’investimento di considerare debitamente nella loro policy aziendale gli orientamenti contenuti nelle due Opinion. E ricorda che “l’intermediario è sempre tenuto ad effettuare una adeguata due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma d’offerta”:  quando a seguito di questa verifica l’intermediario accerti che il prodotto non soddisfa al meglio gli interessi dei propri clienti o che manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i rischi, dovrà evitare di prestare consigli su quel prodotto o di venderlo”.

L’ELENCO DEI PRODOTTI TROPPO COMPLESSI-
La Consob fornisce anche un elenco di prodotti a complessità molto elevata, non adatti alla clientela al dettaglio:
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;(9)
iii. prodotti finanziari credit linked;
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati(10), non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.

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