Se il buono postale è prescritto il rimborso è impossibile

DOMANDA/1. Un mio cliente ha sottoscritto un buono postale a termine della serie AD in data 25 febbraio 1992. Il buono prevedeva il raddoppio del capitale dopo 7 anni e il triplo dopo 11 anni. La scadenza del buono postale, quindi, cadeva il 25 febbraio 2003. Il cliente, purtroppo, ha richiesto il rimborso del buono il 23 aprile 2013 e le Poste Italiane non hanno proceduto al rimborso in quanto il buono era caduto in prescrizione, essendo passati più di 10 anni dalla data di scadenza. In questi casi, esistono delle azioni che il sottoscrittore può intraprendere per ottenere il rimborso? Le Poste Italiane sono tenute a inviare per tempo una comunicazione al cliente che il buono sta per cadere in prescrizione ?
E.D., ricevuta via email

DOMANDA/2. Una mia cliente vorrebbe sapere se due buoni postali fruttiferi, sottoscritti rispettivamente il 21 maggio 1941 ed l’11 marzo 1952, siano ancora oggi esigibili nonostante ci sia riportata in calce una chiara dicitura di prescrizione allo scadere del trentesimo anno dopo l’emissione.
M.F., Rieti

RISPOSTA. Non ci sono purtroppo possibilità per i casi che i due lettori hanno sottoposto a Sportello Advisory. Le Poste, come la Cassa Depositi e Prestiti che dei buoni è l’emittente, non sono tenute a inviare alcuna comunicazione relativa alla scadenza del titolo. Quanto alla prescrizione, il riferimento è l’articolo 5 comma 3, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 che ha sancito la trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti. Questa trasformazione ha comportato il trasferimento di tutti buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la contestuale loro equiparazione a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico. Da quel momento in avanti, quindi, le norme applicabili ai buoni postali sono quelle relative al debito pubblico, la cui prescrizione del diritto all’incasso da parte degli aventi diritto interviene appunto dieci anni dopo la scadenza. E’ da notare come il Decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 concedeva, al comma 2 dell’articolo 8, alla Cassa Depositi e Prestiti la facoltà di rimborsare le richieste di crediti scaduti mediante una delibera del consiglio di amministrazione. La facoltà è rimasta in vigore fino all’emanazione della norma del 2003. Ancora, in precedenza, presso gli sportelli postali si pagavano i titoli prescritti senza alcuna formalità. Da notare come tali pagamenti fossero stati sempre effettuati in maniera volontaria senza che la legge lo imponesse. Infine, sebbene non si applichi ai buoni citati dai lettori, rammentiamo che la normativa sui rapporti dormienti (ovvero la Legge 27 ottobre 2008, n. 166) prevede che l’importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali cartacei emessi dopo il 14 aprile 2001 sia versato al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia dieci anni dopo la scadenza, anche in questo caso senza possibilità di recupero.

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