Promotori, training class: oggi si parla di Consob e obbligo di acquisto

RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubbicata ieri, incentrata sui compiti dell’Organismo per la tenuta dell’Albo promotori finanziari, era quella contraddistinta dalla lettera “B”. La riproponiamo di seguito:

Nell’esercizio dei propri compiti l’Organismo:

A: può richiedere ai promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e latrasmissione di atti e documenti previa autorizzazione della CONSOB
B: può richiedere ai promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
C: procede alla radiazione del promotore finanziario nei casi previsti dalla normativa
D: non può richiedere ai promotori finanziari la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti senza la preventiva autorizzazione da parte del soggetto abilitato per cui essi operano.

NUOVO QUESITO
– L’ultima domanda della settimana, scelta tra quelle che potrebbero capitare all’esame da promotore finanziario, riguarda la Consob e il corrispettivo relativo all’obbligo di acquisto. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

La Consob, per determinare il corrispettivo relativo all’obbligo di acquisto, secondo ledisposizioni dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, può tenere conto:
A: solo del prezzo di mercato degli ultimi dodici mesi
B: anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente
C: dell’andamento e delle prospettive reddituali dell’offerente
D: della dotazione patrimoniale dell’offerente

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