Voluntary disclosure, istruzioni per l’uso: ecco la circolare dell’Agenzia delle Entrate

LA CIRCOLARE – L’agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato l’attesa circolare n. 10 E, con le prime indicazioni sulla procedura di voluntary disclosure (qui l’anticipazione di BLUERATING). Il documento – che fa riferimento alla legge n. 186 del 15 dicembre 2014, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” – passa in rassegna tutti gli aspetti della procedura, sia in ambito interazionale sia in ambito nazionale. La circolare elenca poi le cause di inammissibilità – che sussistono qualora l’autore della violazione sia venuto a formale conoscenza dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche; dell’inizio di altre attività amministrative di accertamento o della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie. Il focus si sposta poi sugli adempimenti a carico del contribuente, in particolare la richiesta di accesso alla cosiddetta “voluntary” e ai termini ptemporali per l’attivazione.

SANZIONI – La parte forse più interessante per i contribuenti arriva alla sezione “aspetti sanzionatori”, dove viene spiegato che, “ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, nei casi di detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria nei c.d. Paesi black list, è fissata al 3% dell’ammontare degli importi non dichiarati, se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati  che  hanno  stipulato con l’Italia, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in  vigore della  legge , accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni”.

 PAESI WHITE LIST – Il legislatore ha inoltre deciso di attenuare la sanzione per i contribuenti che, dopo essersi sottratti agli accertamenti del Fisco, prestano ora piena collaborazione: per loro, la sanzione sarà pari a metà del minimo edittale a patto che le attività vengano trasferite in Italia, in Paesi dell’Ue o comunque in Pasei “white list”, o che l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario estero presso  cui le attività sono detenute  l’autorizzazione a trasmettere alle autorità  finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria. Se queste condizioni non dovessero sussistere, la sanzione è determinata in misura pari al 75% del minimo edittale.

ASPETTI PENALI – Quanto infine agli effetti penali, la circolare precisa che, per chi aderisce alla voluntary disclosure è prevista – limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione – l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione  fraudolenta mediante altri artifici,  dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di Iva. La non punibilità, precisa l’Agenzia delle Entrate, non copre tutte le fattispecie penali tributarie, ma solo quelle dichiarative ed omissive espressamente individuate dalla norma e soltanto con riguardo a coloro che hanno commesso o concorso a commettere le stesse.  Il legislatore ha inoltre escluso la punibilità per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sempre a patto che le relative condotte siano state commesse in relazione ai reati tributari espressamente individuati dalla norma. “Sempre se commesse in relazione ai suddetti delitti”, recita ancora la circolare, “non sono inoltre punibili le condotte previste dal reato di autoriciclaggio ove il reato venga commesso fino alla data del 30 settembre 2015.

PERFEZIONAMENTO – La circolare conclude con le indicazioni sul perfezionamento della procedura e sul suo eventuale mancato successo.

Qui sotto, il documento sfogliabile:

 

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