Danni alla casa acquistata, la polizza del costruttore non copre il risarcimento integrale

DOMANDA – Un mio cliente ha acquistato una casa che dopo poco più di anno è stata oggetto di infiltrazioni d’acqua sulla terrazza sovrastante, che hanno determinato macchie di umido, muffe e distacchi dell’intonaco con gravi danni anche agli arredi e agli effetti personali. Come previsto dalla legge, il costruttore aveva stipulato una polizza decennale postuma con beneficiario il cliente, che ha quindi denunciato tutti i danni subiti e richiesto il risarcimento. Il perito ha stabilito un importo enormemente inferiore a quello necessario perché la polizza non copre tutti i tipi di danno di cui è stato vittima. Deve per forza accettare quella somma oppure può in qualche modo attivarsi per ottenere un risarcimento integrale?

RISPOSTA – Il caso sottoposto dal lettore è molto frequente perché il Decreto Legislativo 122 del 20 giugno 2005, pur prevedendo per il venditore-costruttore l’obbligo di stipulare la cosiddetta polizza “postuma decennale”- non ha individuato le caratteristiche minime che detta copertura assicurativa deve avere. Ragion per cui un attento acquirente dovrebbe pretendere tra le altre cose che la copertura si estenda anche a tutti gli elementi secondari e accessori, e non sia circoscritta -come spesso avviene- alle sole parti strutturali dell’immobile. Inoltre, dovrebbe verificare che detta polizza preveda un massimale di risarcimento sufficiente a coprire l’intero costo di ricostruzione a nuovo dell’immobile. Nel caso in cui la copertura assicurativa fornita non sia sufficiente a risarcire integralmente i danni patiti, il venditore-costruttore rimane comunque obbligato al risarcimento della parte di danno non risarcito a termini di polizza dalla compagnia assicuratrice. Venendo al quesito, il cliente danneggiato non ha obbligo di sottoscrivere per accettazione la quantificazione del danno (accertamento conservativo). Il perito trasmetterà la propria perizia al liquidatore della compagnia per le valutazioni del caso e per la formulazione della proposta risarcitoria. Per quanto riguarda poi la congruità o meno dell’offerta che verrà formulata dal liquidatore, questa dovrà essere valutata confrontando i vizi e/o danni riscontrati con le condizioni previste nella polizza assicurativa. Il cliente potrà quindi contestarla anche in sede giudiziale. Senza dimenticare la responsabilità del venditore-costruttore, ribadiamo.


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