Training class: che succede se un pf è imputato per delitti tributari?

RISPOSTA “C” – La risposta esatta all’ultima domanda pubblicata nella nostra training class (giovedì scorso, 30 aorile) era quella corrispondente alla lettera “C”. La riproponiamo qui di seguito:

Un investitore privato, fiscalmente residente in Italia, acquista per euro 1.000 e cede, dopo due mesi, per euro 11.000 una partecipazione in azioni ordinarie pari al 2% del capitale sociale di una S.p.A. quotata fiscalmente residente in Italia, tutte con pieno diritto di voto. Quale trattamento fiscale sconterà la plusvalenza?
A: Sarà esente da imposizione in quanto le plusvalenze inferiori a euro 12.500 godonodi una peculiare agevolazione
B: Sarà soggetta a imposta sostitutiva pari a euro 500, versata dall’eventualeintermediario che interviene nella transazione, ovvero in dichiarazione direttamentedal percipiente la plusvalenza
C: Sarà soggetta a imposta sostitutiva pari a euro 2.600 versata dall’intermediario che interviene nella transazione, ovvero in dichiarazione direttamente dal percipiente la plusvalenza
D: Sarà soggetta a imposta sostitutiva pari a euro 2.700, versata dall’eventualeintermediario che interviene nella transazione, ovvero in dichiarazione direttamentedal percipiente la plusvalenza

NUOVO QUESITO – Proseguiamo con le domande per la preparazione all’esame da promotore finanziario: oggi si parla del caso in cui un promotore finanziario sia imputato per delitti di natura tributaria. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Un promotore finanziario ha assunto la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 del codice di procedura penale in relazione a delitti in materia tributaria. La CONSOB, dopo avervalutato gli elementi in suo possesso, può decidere di:
A: segnalare il promotore alla Banca d’Italia per l’applicazione dei relativi provvedimenti cautelari
B: cancellare il promotore dal relativo Albo
C: sospendere in via cautelare il promotore dall’attività per un periodo massimo di unanno
D: sospendere in via cautelare il promotore dall’attività per un periodo massimo di seimesi

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