Promotori, training class: oggi parliamo di società di investimento a capitale variabile

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, in tema di ammissione alla quotazione di titoli azionari sul mercato Mta, era quella corrispondente alla lettera “D”. La riproponiamo qui di seguito.

Nel calcolo del flottante (sufficiente diffusione) per l’ammissione a quotazione di titoli azionari sul mercato MTA:
A: si computano sempre e unicamente le azioni detenute da investitori al dettaglio
B: si tiene conto delle partecipazioni azionarie superiori al 2%, salvo che BorsaItaliana, su istanza motivata dell’emittente, valutate la tipologia dell’investitore e lefinalità del possesso, non accordi una deroga al riguardo
C: non si tiene mai conto delle partecipazioni possedute da organismi di investimentocollettivo del risparmio, da fondi pensione e da enti previdenziali
D: non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate dapatti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni (lock-up)di durata superiore ai 6 mesi

NUOVO QUESITO
– La domanda di oggi, l’ultima della settimana, riguarda lo statuto delle società di investimento a capitale variabile. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

Lo statuto delle società di investimento a capitale variabile, in base all’articolo 45 deldecreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 puo’ prevedere:
A: limiti all’emissione di obbligazioni
B: limiti all’emissione delle azioni nominative
C: limiti all’emissione di azioni di risparmio
D: limiti all’acquisto di azioni proprie

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