Promotori, training class: oggi si parla di Bankitalia e vigilanza informativa

RISPOSTA D – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, che riguardava il rapporto telefonico tra un promotore finanziario e un suo potenziale cliente, era quella corrispondente alla lettera “D”. La riproponiamo qui di seguito.

Un promotore finanziario contatta telefonicamente un potenziale cliente al fine dieffettuare la promozione e il collocamento di strumenti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza. Il potenziale cliente chiede di essere richiamato dopo qualche giorno. In tale situazione il promotore:
A: deve fare richiamare il cliente direttamente dal soggetto abilitato per cui opera
B: non può richiamare il cliente perché, avendo ricevuto un rifiuto, deve interrompere la promozione e il collocamento a distanza
C: deve fare richiamare il cliente dal suo supervisore o, in assenza, direttamente dal soggetto abilitato per cui opera
D: può richiamare il cliente dopo qualche giorno

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra rubrica formativa dedicata ai promotori finanziari riguarda, invece, la Banca d’Italia e le sue competenze.

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, in tema di vigilanza informativa, la Banca d’Italia nell’ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati il potere di procedere ad audizione personale di un soggetto informato sui fatti?
A: No, tale potere rientra tra quelli esclusivi della CONSOB
B: Sì, ma deve essere autorizzata dalla CONSOB
C: Sì
D: No, tale potere rientra tra quelli esclusivi dell’autorità giudiziaria

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