Albo unico non c’è fretta. Meglio farlo bene

ASPETTARE LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA – Sull’Albo Unico dei Consulenti Finanziari c’è una voce fuori dal coro. E’ quella di Ferruccio Riva (nella foto), componente del comitato esecutivo Anasf uscente ed esponente di spicco della lista 3 “Salto di Qualità: Consulenti per il Cambiamento”. Per Riva l’Albo va fatto ma nei tempi giusti per farlo bene, con lo strumento legislativo adeguato. 

Riva, nel Congresso di Consultique, alla presenza del governo e delle massime istituzione del settore, si è sollecitata la costituzione dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari attraverso il Ddl Marino. Cosa ne pensa?

I vari pareri mi hanno lasciata un po’ perplesso Ho trovato, invece, illuminante quanto affermato dalla professoressa Maria Teresa Paracampo su Bluerating (qui il testo). Infatti, dopo i tentativi falliti di inserire la materia in emendamenti a Decreti Legge nella prima parte del 2014, doveva apparire già chiaro che il legislatore avrebbe teso ad integrare la materia specifica nella prossima Legge-quadro di recepimento della Direttiva Mifid 2. L’articolo 31, che riguarda i promotori finanziari, dal 1998 ad oggi è stato significativamente modificato solo una volta, guarda caso nel 2007 in sede di recepimento della prima Mifid. Sarebbe assurdo legiferare due volte in pochi mesi – visto che la data ultima è il 3 luglio 2016 – sul Testo Unico della Finanza, che ne contiene la stessa materia. Inoltre, se anche il Ddl Marino diventasse legge oggi le tempistiche che contiene porterebbero la sua effettiva entrata in vigore a 18-24 mesi, superando quindi le scadenze Mifid. Per cui mi si consenta il paradosso: ormai è troppo tardi per avere fretta.

Il Ddl Marino, quindi, può essere controproducente?

No, questo no. Anzi, risolve gran parte del lavoro che il Governo dovrà svolgere nella stesura di questa parte, in attuazione della Legge 114 di delegazione europea. È ragionevole, quindi, pensare che venga sostanzialmente inglobato, ma il rimando di una futura norma più ampia consentirebbe al Parlamento di avere il tempo per apportare alcune migliorie necessarie, non fosse altro per evitare possibili procedure d’infrazione future da parte europea.

Possiamo identificarle?

Si. Partiamo dallo svolgimento della professione di agente collegato come persona giuridica cioè come società. In una consultazione di inizio 2015, Esma ha fatto chiaramente capire che i singoli stati dovranno concedere l’operatività prevista dalla norma generale. In pratica, dovremmo consentire in Italia ai colleghi degli altri Paesi di operare anche in questa forma, se così esistenti nei Paesi d’origine. Avremmo così cittadini europei di serie A – stranieri – e di serie B – italiani -. E’ assurdo.

Altri aspetti che non la convincono?

Torniamo purtroppo sulla definizione “indipendente”, legata nel disegno di legge al professionista e non alla prestazione, come previsto dalla norma europea. Va premesso che un obiettivo fondamentale della Mifid è la tutela del risparmiatore, evocando trasparenza ed evitando la sua confusione. Qui, con un esempio rendiamo chiaro il problema. Immaginiamo che, applicata la norma, un risparmiatore entri in contatto con due professionisti, uno di questi operi con un intermediario che presti consulenza su base indipendente, mentre l’altro presti semplicemente, ancora, consulenza su base indipendente. Il primo potrà anche collocare le soluzioni che proporrà, mentre al secondo ciò sarà vietato. Questa è la sostanziale caratteristica di diversità tra i due soggetti che, ai sensi della Mifid, presteranno la stessa natura di consulenza.  Li chiamiamo tutti e due indipendenti o correggiamo il testo?

Altro aspetto è quello del piano di gioco livellato tra tutti i professionisti…

Infatti, nella legge di delegazione europea potrebbe essere contenuta anche una modifica dell’articolo 1753 del Codice Civile, aggiungendo “e finanziari” accanto al termine “agenti assicurativi”, per consentire la futura risoluzione del problema Enasarco.

C’è qualche valenza del Ddl Marino che non è stata ancora compresa?

Il disegno di legge contiene uno straordinario assist involontario a Consob. All’inizio dell’estate tutti gli operatori italiani hanno risposto negativamente alla proposta di Esma di porre un paletto di 5 anni di esperienza continuativa per poter svolgere la professione – la cosiddetta clausola di salvaguardia -. Ricordiamo che la sua eventuale applicazione metterebbe fuori mercato 8-10mila colleghi, vista la sua retroattività, che peraltro pone un visibile vizio di incostituzionalità per il nostro paese. Se convertito in legge, il punto 7 del Ddl, che esplicita il mantenimento di tutti gli effetti dell’iscrizione all’Albo attuale per coloro che vi siano iscritti al momento della trasformazione nel nuovo organismo, diventerebbe un supporto legislativo immediatamente richiamabile dalla nostra Authority nella possibile decisione di non adottare la clausola citata quantomeno per il pregresso, alla data di entrata in vigore della Mifid 2 ovvero il 3 gennaio 2017.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: