Riciclaggio e traffico di stupefacenti inguaiano un promotore

DELIBERE DI FINE MESE – Una radiazione, una sospensione cautelare e una sospensione sanzionatoria. È con la pubblicazione delle delibere relative a questi tre provvedimenti, avvenuta mercoledì 30 settembre, che si è chiuso l’ultimo numero del Bollettino quindicinale della Consob. In attesa della diffusione del prossimo, vediamo destinatari e contenuti delle tre misure disciplinari. Con la delibera 19257, Consob ha provveduto alla radiazione dall’Albo di Michele Riccardi. La vicenda ha preso il via dalle note del 15 gennaio 2013 e del 26 marzo 2013 con cui Ubi Banca Private Investment ha comunicato di aver ricevuto in data 3 dicembre 2012 un reclamo presentato per conto di una cliente assegnata a Riccardi: si segnalava che il promotore, dopo aver spinto la cliente a firmare un contratto per l’apertura di un rapporto di conto corrente abbinato al servizio di collocamento e negoziazione di ordini, ha percepito dalla donna un assegno bancario di 40.000 euro a lui intestato. Nel reclamo si evidenziava anche che questo titolo di credito costituiva la provvista per dare esecuzione a un investimento di durata annuale e che avrebbe maturato una cedola annuale del 10% pagata mensilmente. In merito a questo esposto, la banca ha riscontrato che la signora è intestataria di un conto corrente aperto in data 30 aprile 2012, che l’ordine di compravendita di valori mobiliari in pronti contro termine allegato al reclamo della stessa cliente non è mai pervenuto alla banca e che l’assegno da 40.000 euro è stato accreditato sul conto corrente di Riccardi.
 
RADIAZIONE – Con note del 9 aprile 2013 e dell’8 novembre 2013, poi, FinecoBank ha trasmesso il reclamo presentato da un cliente, dal cui esame è emerso che l’uomo ha sottoscritto in data 15 dicembre 2007, tramite Riccardi, un contratto d’investimento in pietre preziose, denominato “contratto di vendita con patto di riscatto”, con una società di cui la delibera omette il nome. Inoltre, per dare esecuzione al contratto, il cliente ha tratto un assegno bancario di 50.000 euro e ha ricevuto come controprestazione delle pietre preziose depositate presso una banca di cui pure la delibera non fa il nome. Il cliente ha dichiarato anche di aver provveduto, tramite lo stesso promotore, al rinnovo dell’investimento, nella convinzione che fosse distribuito direttamente da FinecoBank. Al riguardo, il cliente ha allegato al reclamo copia delle distinte di spedizione dei contratti d’investimento in metalli preziosi redatte su carta intestata FinecoBank Spa. Al cliente FinecoBank ha risposto spiegando, tra le altre cose, che non offre investimenti in pietre preziose né direttamente né per il tramite di promotori finanziari, che non risultava evidente, dalla documentazione allegata al reclamo, il coinvolgimento di Riccardi, in qualità di promotore finanziario di FinecoBank, nel collocamento degli investimenti in pietre preziose e che le distinte di spedizione dei contratti sottoscritti tra il cliente e la società controparte redatte su carta intestata FinecoBank presentano “elementi evidenti di falsità e contraddizione”. L’ufficio sanzioni amministrative della Consob, esaminati gli atti del procedimento, ha invece ritenuto accertate le violazioni contestate: e cioè, aver acquisito la disponibilità di somme e valori di pertinenza, tra l’altro, di una cliente, omesso di eseguire operazioni d’investimento sottoscritte da una signora della quale la delibera omette il nome e comunicato e trasmesso ai clienti documenti e informazioni non rispondenti al vero. Quindi, radiazione.
 
SOSPENSIONE CAUTELARE – Con delibera 19248, la Consob ha sancito la sospensione cautelare per un periodo di un anno (il massimo per questo tipo di provvedimento) di Gaudenzio Manfredda. Il provvedimento ha avuto origine dalla nota (prot. 0006934/15) del 29 gennaio 2015, con cui il Tribunale di Torino ha trasmesso copia della sentenza di condanna numero 2014/967 del 26 maggio 2014: Manfredda è stato condannato, si legge nella delibera, “alla pena della reclusione di anni 3, all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla multa di 1.600 euro”. Secondo quanto emerge dalla lettura della sentenza 2014/967, spiega la Consob sempre nella delibera, Manfredda avrebbe compiuto “operazioni idonee a ostacolare l’individuazione della provenienza di ricchezza illecita derivante dal traffico di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, “al promotore è stato contestato di aver agevolato l’accensione di un conto corrente bancario e di un deposito titoli presso Banca Mediolanum, sui quali venivano fatti transitare i proventi di reato, fittiziamente intestati a una persona inesistente, per la quale è stata dichiarata falsamente la data di nascita e la residenza, di avere fornito indicazioni tecniche sulla compilazione di falsa documentazione fiscale allo scopo di garantire l’apertura di linee di credito, di aver agevolato l’apertura di rapporti bancari fittiziamente intestati a terze persone e di avere fuorviato i controlli antiriciclaggio” su alcune persone di cui la delibera omette il nome, alle quali, fra l’altro, il pf avrebbe comunicato nell’immediato “l’interessamento dell’istituto di credito alle operazioni sospette, suggerendo le spiegazioni da addurre per una lettura di alcune movimentazioni bancarie che potesse risultare plausibile”. Manfredda ha impugnato la sentenza 2014/967 e ha fatto ricorso in appello. Tramite il suo avvocato, ha chiesto alla Consob di rinviare l’adozione del provvedimento nei suoi confronti in attesa appunto dell’appello. Ma la Consob, alla luce di quanto emerso dalla sentenza di primo grado, del processo nel quale Manfredda è imputato e dell’esigenza di tutela dei risparmiatori, ha optato per la sospensione cautelare per la durata di un anno. In attesa di ulteriori chiarimenti a valle del ricorso in appello del promotore. 
 
SOSPENSIONE SANZIONATORIA – Infine, la delibera 19260 riporta i motivi della sospensione sanzionatoria, per quattro mesi, di Michela Muscio. Dalla documentazione trasmessa da Finanza & Futuro Banca con note del 25 giugno 2013, del 12 agosto 2013, del 24 gennaio 2014 e del 7 febbraio 2014 e dai reclami presentati da un cliente il 21 aprile 2013 e l’8 maggio 2013, è emerso che questo stesso cliente avrebbe consegnato alla Muscio tre assegni con finalità di investimento, senza indicazione del beneficiario, per un importo complessivo pari a 26.000 euro. Gli assegni, in realtà, sono stati incassati da due signore di cui la delibera non riporta il nome. La Muscio avrebbe consegnato a un cliente, in data 26 febbraio 2013, una situazione patrimoniale e previdenziale non corrispondente all’effettiva posizione alla data di riferimento. Il 24 maggio 2013, la pf ha fatto pervenire all’intermediario una lettera a firma del cliente con la quale quest’ultimo, avendo ricevuto dal promotore la somma di 32.748 euro a saldo e stralcio di ogni sua pretesa, ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere dalla stessa Muscio e da Finanza & Futuro in relazione all’oggetto del reclamo. Alla fine, considerato che “i comportamenti violativi concretizzatisi nell’acquisizione di disponibilità di pertinenza della clientela e nella consegna agli investitori di documentazione non rispondente al vero sono stati realizzati nei confronti di un solo cliente e in un’unica specifica circostanza” e che “il promotore ha assunto iniziative funzionali alla rimozione delle conseguenze delle proprie condotte illecite, provvedendo in tale contesto alla restituzione integrale delle somme di cui sopra prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio da parte della Consob, il che si configura come ravvedimento operoso”, per Michela Muscio la misura adottata dall’autorità è quella della sospensione sanzionatoria.

 

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