Mifid 2, ecco il testo del decreto: salvo il 30-bis

Signore e signori, ci siamo. È uscito in Gazzetta Ufficiale oggi ed entrerà in vigore domani, sabato 26 agosto, il decreto legislativo numero 129 del 3 agosto 2017Mifid 2, relativo all'”attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, cosi’ come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016″. Si tratta del decreto legislativo approvato dal governo quattro settimane fa esatte, ovvero venerdì 28 luglio, e che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, promulgandolo, il 3 agosto: contiene disposizioni che, modificando il decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (il cosiddetto Testo unico della finanza), realizzano il recepimento in Italia della Mifid 2.

Mifid 2Ma veniamo a uno dei punti che più ha fatto discutere il mercato in queste settimane di attesa dopo l’esame del testo presso le commissioni Finanze di Camera e Senato e dopo l’approvazione definitiva da parte del governo: ebbene sì, l’articolo 30-bis è salvo e fa parte del decreto. L’articolo 2 del decreto legislativo 129/2017 stabilisce infatti l’inserimento nel Tuf del suddetto articolo, secondo cui “i consulenti finanziari autonomi, iscritti nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell’Albo di cui all’articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi”. Non mancherà il tempo di esaminare nel dettagli gli altri punti del corposo testo. Nel frattempo, ecco la versione integrale contenuta nel formato telematico della Gazzetta Ufficiale, tenendo presente che – come avverte l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – l’unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza. Il testo, come detto, entra in vigore domani: tuttavia, le disposizioni del decreto legislativo 98/1998 modificate dal nuovo decreto si applicano dal 3 gennaio 2018, come stabilito in sede Ue.

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