I finanziamenti con acquisto di prodotti finanziari non sono validi

DOMANDA. Una mia cliente è la sfortunata detentrice di un contratto di finanziamento con acquisto di prodotti finanziari. Ha appreso questo contratto è stato dichiarato non valido dalla Corte di Cassazione. Può agire nonostante siano trascorsi quindici anni dalla sottoscrizione?
C.F., Milano

RISPOSTA.
Può agire perché il termine è dieci anni dopo l’estinzione del finanziamento. Vediamo cosa è successo e cosa si può fare. Una quindicina di anni fa, alcuni gruppi bancari iniziarono a vendere prodotti costruiti in una maniera particolare, di cui l’emblema fu il tristemente famoso 4You di Banca 121 (ora Banca Mps): le rate versate non facevano parte di un tipico piano di accumulo, bensì costituivano rate di rimborso di un finanziamento concesso dall’intermediario e il cui importo era usato per comprare strumenti finanziari spesso emessi dall’intermediario stesso. Una combinazione che da subito suscitò enormi polemiche per l’illogicità finanziaria del contratto, per il conflitto di interessi multiplo e per il fatto che l’estinzione anticipata nei primi anni vedeva il cliente non solo perdere tutto il capitale versato ma lo faceva ritrovare in debito per il finanziamento residuo da rimborsare. Con i tempi purtroppo lunghissimi della giustizia, lo scorso 30 settembre l’ordinanza 19559 della Corte di Cassazione ha ritenuto che un simile contratto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 del Codice Civile, non è efficace e non comporta un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento per il contrasto con i principi generali ricavabili dagli articoli 47 e 38 della Costituzione circa la tutela del risparmio e l’incoraggiamento delle forme di previdenza anche privata. E’ stato ritenuto non corretto presentare al cliente come piano pensionistico a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestimento senza oneri in qualunque momento un contratto che è invece una combinazione di operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del rischio d’impresa dell’operatore pure in riferimento alla gestione di fondi comuni comprendenti anche titoli di dubbia o problematica redditività nel proprio portafoglio. In sostanza, si sono scaricati i rischi sul cliente che voleva invece investire per il suo futuro previdenziale. La cliente del lettore può presentare reclamo alla banca per sondarne le intenzioni (potrebbe arrivare una proposta transattiva), altrimenti può agire per vie legali con la pressoché certezza di riuscita.
 
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