Voluntary disclosure: ecco i risvolti dell’unificazione dei termini di controllo

L’UNIFICAZIONE – La proroga reca con sé l’unificazione al 31 dicembre 2016 dei termini decadenziali per le violazioni coperte dalla voluntary disclosure, ovvero quelle per le quali ci si è autodenunciati ma anche quelle cfc che vanno in raddoppio dei termini. Per l’amministrazione finanziaria si avrà così una rigenerazione del periodo d’imposta 2010 (a regime decaduto il prossimo 31 dicembre) ed una anticipazione per quelli del 2012 e 2013 oltre ad un riallineamento per il 2011. Lo ha spiegato Fabio Ciani, Tributarista of Counsel dello Studio legale Tonucci & Partners.

IL CONTRADDITTORIO
– “L’unificazione del termine di controllo fiscale”, continua Ciani, “risponde a superiori istanze equitative e simmetria fiscale, nella misura in cui si riconosce ex sé all’amministrazione la possibilità di liquidare gli oneri fiscali in un termine più distensivo e rassicurante) senza rinunciare alla potestà impositiva sulle annualità in prossima scadenza (quali ad esempio il 2010). Corollario conseguente è l’applicazione (ovvero l’ultrattività) in voluntary disclosure della procedura di adesione all’invito al contraddittorio di cui all’art. 5, comma 1 –bis e 1 quinquies del dlgs 218/1997, sebbene sia stata abrogata dalla legge n. 190 del 2014”.

LA POTESTA’ IMPOSITIVA – “È altresi evidente che, il regime derogatorio non opera per i contribuenti che non hanno aderito alla voluntary, per i quali, operano le norme sistemiche sulla (in)disponibilità dei termini decadenziali ordinari. Il 31 dicembre 2016 scadrà anche il riassorbimento delle violazioni 2004 da quadro RW per stati black list puri, e delle violazioni 2006 per gli imponibili ivi patrimonializzati ed esportati. L’allungamento del termine di controllo da voluntary disclosure al 31 dicembre 2016, reca con sé l’effetto di congelare, nei fatti, l’accertamento integrativo, non precluso dalla legislazione speciale. Difatti, verificata la natura parziale degli accertamenti da voluntary disclosure, la rigenerazione del potere impositivo non incontra limiti, il riferimento, è alla novità degli elementi sopravvenuti, la cui esistenza, consente sempre di “ritornare” sulle annualità monitorate. Questo vuol dire che il nuovo termine di chiusura dell’esame delle domande di voluntary disclosure, ad es. per il 2010, non potrà più reiterarsi la potestà impositiva, lasciando la strada, ritengo, per un integrativo sulle annualità ancora venire”, conclude Ciani.

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