Promotori, training class: mettetevi alla prova con la quotazione delle obbligazioni

RISPOSTA “C”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, in tema di titoli azionari, era quella contraddistinta dalla lettera C. La riproponiamo qui di seguito.

Possono essere iscritti all’Albo dei promotori finanziari coloro che almeno per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento?

A: Sì, perché l’impresa non è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
B: Sì, se non si tratta di un’impresa bancaria
C: No
D: No, e il divieto dura sei mesi dalla data dei relativi provvedimenti

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda la quotazione delle obbligazioni. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

Ai sensi del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ai fini dell’ammissione alla quotazione:

A: nel caso di obbligazioni convertibili, le azioni derivanti dalla conversione dovranno, per esplicita previsione regolamentare, essere rese disponibili per la negoziazione entro un anno dalla presentazione della richiesta di conversione
B: nel caso di obbligazioni convertibili, il rapporto di conversione deve essere sempre uguale a 1000
C: le obbligazioni devono essere diffuse presso gli investitori non professionali in misura almeno pari al 90%
D: le obbligazioni devono essere emesse a fronte di un prestito il cui ammontare residuo sia di almeno 15 milioni di euro o importo equivalente (salvo deroghe di Borsa Italiana)

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