Mifid 2, i 5 punti chiave del nuovo regolamento consulenti

Prima ancora del decreto legislativo 129/2017, sono intervenute la legge di delegazione europea 2014 e la Legge di Stabilità per il 2016 a delineare una radicale riforma dell’assetto di competenze in materia di consulenti finanziari, trasferendo in capo all’Ocf “le funzioni di tenuta dell’Albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti di tali soggetti. Tale Organismo”, spiega Consob, “opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima”. La struttura del nuovo libro VIII prevede un’articolazione suddivisa in un nucleo di norme comuni alle tre categorie di consulenti finanziari, racchiuse nelle Parti I (“Disposizioni preliminari”), II (“Organismo”), III (“Disciplina dell’Albo”) e V (“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”), e distinte e specifiche norme che disciplinano, da un lato, l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Parte IV) e, dall’altro, quella dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza (Parte IV-bis).
Quanto ai contenuti, Consob evidenzia fra le altre cose che “sono state introdotte talune modifiche che tengono conto dell’esperienza applicativa maturata durante gli anni di operatività dell’Organismo relativamente alla tenuta e gestione dell’Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e in vista dell’esigenza di integrare e chiarire la portata di alcune disposizioni”. Queste modifiche hanno 5 finalità:
– ampliare il novero delle informazioni da rendere pubbliche concernenti i consulenti finanziari e facilitare la loro reperibilità, prevedendo nuovi contenuti dell’Albo e la pubblicazione dei provvedimenti dell’Organismo tramite il proprio sito internet;
– semplificare l’organizzazione della prova valutativa per l’iscrizione all’Albo;
– ampliare il novero delle comunicazioni che i consulenti finanziari sono tenuti a effettuare nei confronti dell’Organismo al fine di consentirgli un esercizio più efficace e celere delle proprie attribuzioni;
– riconoscere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede la possibilità di conservare la documentazione afferente la loro attività tramite il ricorso a strumenti elettronici ed esonerare gli stessi consulenti dall’obbligo di conservazione in caso di documentazione prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall’intermediario;
– infine, prevedere la sanzione della radiazione anche per i casi in cui il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede comunichi false informazioni all’intermediario mandante o all’Organismo.
A quando il passaggio di consegne Consob-Ocf? Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della Legge di Stabilità per il 2016, il nuovo impianto normativo, ricorda Consob, “dovrà essere reso esecutivo mediante la stipula tra la Consob e l’Organismo, entro 6 mesi dall’adozione del regolamento, di un protocollo d’intesa che disciplinerà le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo e le attività propedeutiche connesse all’iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
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