RISPOSTA “A”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle imprese di investimento extracomunitarie, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.
La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le imprese di investimento extracomunitarie:
A: non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali
B: possono prestare nel loro stato di origine anche senza autorizzazione
C: non possono comunque prestare né in Italia né all’estero
D: possono prestare nel loro stato di origine se ricevono una specifica autorizzazione
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda il servizio di gestione di portafogli. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.
Ai sensi dell’articolo 40 della delibera Consob 16190/2007, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente:
A: tenuto conto della natura, ma non delle caratteristiche del servizio fornito
B: solo sulla base delle informazioni ricevute dal cliente
C: solo tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito
D: sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito