La finanziaria non può aumentare le spese perché il mercato va male

Domanda. Un mio cliente con un prestito in corso ha ricevuto dalla finanziaria una proposta di modifica unilaterale del contratto secondo cui, a causa della difficile situazione del mercato in cui versa il nostro paese, la banca deve sostenere un aumento dei costi e quindi le spese di incasso rata aumentano. E’ regolare?
F.G., Bari

Risposta. Non lo è. L’articolo 118 del Testo Unico Bancario consente che il contratto possa prevedere, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste qualora sussista un giustificato motivo. In base alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2007, il motivo posto alla base della proposta di modifica, che riguardi la sfera del cliente o della banca, deve essere di comprovabile effetto sul rapporto ed essere indicato in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione proposta dalla banca rispetto alla motivazione che la sorregge. In altre parole la legge vuole assicurare una correlazione stretta fra motivo, da una parte e variazione, dall’altra in modo che al cliente sia possibile sindacare la correttezza dell’operato della banca. Molto spesso, l’Arbitro Bancario Finanziario ha bocciato comunicazioni come quelle che ha ricevuto il cliente del lettore, giudicando troppo sintetica e generica una motivazione che si richiama alla crisi economica e finanziaria. Ha quindi tutte le armi a disposizione per respingere al mittente l’aumento. Un esempio tra i tanti: il Collegio di Roma, nella decisione 2202/13, ha trattato il caso di un cliente che si era visto diminuire il tasso applicato a un conto di deposito in virtù “dell’andamento del mercato dei tassi”. Il Collegio ha ritenuto insussistente il giustificato motivo per la evidente carenza di specificità della motivazione d ha quindi considerato le variazioni proposte dalla banca inefficaci e non opponibili al cliente, disponendo che allo stesso fossero riconosciuti gli interessi al maggior tasso originariamente previsto. All’argomentazione della banca che il cliente non era receduto dal contratto, l’Arbitro ha replicato considerandola non pertinente.

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