Assegno della società senza timbro? Giusto che la banca non paghi

DOMANDA. Un mio cliente, amministratore di una srl, per una svista ha firmato un assegno per conto della società senza apporne il timbro. La banca non ha pagato l’assegno e lo ha iscritto alla Centrale Allarmi Interbancaria a titolo personale. Non è esagerato un simile comportamento?

 
RISPOSTA. Non lo è, dato che una simile svista ha conseguenze molto pesanti. La ragione sociale deve essere sempre presente sull’assegno, quindi la banca ha in questi casi il dovere di non pagare il titolo e restituirlo per carenza dei requisiti essenziali. Se non lo avesse fatto, l’istituto sarebbe stato responsabile per il pagamento come sancito anche dalla Cassazione, Prima Sezione Civile, con la sentenza del 9 giugno 2006 numero 13463. La sottoscrizione dell’assegno, per rispondere ai requisiti prescritti dalla legge improntati al rigore formale delle obbligazioni cartolari, deve infatti soddisfare le esigenze di chiarezza, univocità e certezza. La sottoscrizione deve quindi consentire che sia accertata l’identità del sottoscrittore. Da notare come le prescrizioni di legge non vengono meno nel caso in cui l’assegno (come la cambiale) sia emesso o girato da un ente collettivo, persona giuridica, società commerciale. Sempre secondo la Cassazione (tra le altre, sentenze 1469/77 e 7761/2004), le prescrizioni dell’articolo 11 della legge sull’assegno sono previste proprio per consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive, così obbligandosi in via cartolare. Per gli enti (con riferimento a qualsiasi tipo di essi) ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale, al fine di stabilire il collegamento funzionale tra chi sottoscrive e l’ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione. Non finisce qui. L’assegno, senza il timbro con la ragione sociale della società, è da considerare emesso a titolo personale da parte del firmatario, che ne diviene quindi responsabile del pagamento assieme alla società. Infine, l’iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria è giusta perché l’assegno non è stato pagato. Ciò indipendentemente dalla presenza o meno della relativa provvista sul conto. Non si può essere infatti iscritti soltanto per mancanza di fondi, ma anche per casistiche che originano da altre motivazioni, come quella indicata dal lettore. 
 
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