Promotori, training class: mettetevi alla prova con la sospensione cautelare

RISPOSTA “C”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito del mercato MIV di Borsa Italiana, era quella contraddistinta dalla lettera C. La riproponiamo qui di seguito.

Secondo l’art. 4.6.1 del regolamento dei mercati di Borsa Italiana, nel mercato MIV le negoziazioni avvengono:

A: sempre per quantitativi minimi pari almeno a 1.000 euro
B: per qualunque quantitativo o per quantitativi minimi, a scelta dell’emittente dello strumento finanziario negoziato
C: per qualunque quantitativo, salvo diversa disposizione della Borsa Italiana in caso di esigenze di funzionalità del mercato
D: sempre per quantitativi minimi pari almeno a 25.000 euro

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda la sospensione cautelare dei pf. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Ai fini dell’eventuale adozione della sospensione in via cautelare del promotore finanziario (art. 55, comma 1, Testo Unico della Finanza) la CONSOB valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, oltre alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione, all’inosservanza di disposizioni:

A: per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo
B: relative all’accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dal regolamento
C: per le quali è prevista la sanzione pecuniaria
D: per le quali è prevista l’applicazione di una qualunque delle sanzioni previste dall’articolo 196 del TUF

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