Promotori, training class: mettetevi alla prova con le società in nome collettivo

RISPOSTA “A”- La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito della sospensione cautelare dei pf, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

Ai fini dell’eventuale adozione della sospensione in via cautelare del promotore finanziario (art. 55, comma 1, Testo Unico della Finanza) la CONSOB valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, oltre alle modalità di attuazione della condotta illecita e alla reiterazione della violazione, all’inosservanza di disposizioni:

A: per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo
B: relative all’accettazione di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti dal regolamento
C: per le quali è prevista la sanzione pecuniaria
D: per le quali è prevista l’applicazione di una qualunque delle sanzioni previste dall’articolo 196 del TUF

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei promotori finanziari riguarda le società in nome collettivo. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Il patto che esclude uno o più soci di una società in nome collettivo da ogni partecipazione alle perdite è:

A: nullo
B: valido, ma solo se iscritto nel registro delle imprese
C: annullabile se impugnato entro tre mesi dalla sottoscrizione
D: nullo se il socio che si addossa le perdite era in stato di incapacità legale o naturaleal momento della sua stipula

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