L’azienda non versa il contributo al fondo pensione. Che fare?

Domanda. Un mio cliente è stato assunto nel dicembre 2014 da un’azienda ed ha optato per il fondo pensione di categoria. Si è appena accorto che per dieci mesi l’azienda ha trattenuto il contributo del lavoratore ma non lo ha versato al fondo pensione, come nemmeno ha versato il contributo aggiuntivo a suo carico. Come può reclamare il versamento?
G.S., Roma

Risposta. Il cliente del lettore si trova in una situazione di non facile uscita perché la norma che disciplina i prodotti previdenziali, vale a dire il Decreto Legislativo 225/2005, non ha espressamente previsto una simile casistica. Ne sorge una domanda senza risposta univoca: il pagamento deve essere reclamato dal lavoratore oppure dal fondo pensione?
Il legislatore dovrebbe intervenire al più presto, sancendo per esempio che il fondo pensione si attivi senza indugio non appena si accorge, autonomamente o dietro segnalazione del lavoratore, del mancato versamento. Se vi è una sospensione, questa deve essere immediatamente comunicata al fondo pensione in modo da distinguere i casi di omesso versamento da quelli di sospensione volontaria da parte del lavoratore. Il cliente non corre quantomeno rischi di prescrizione del risarcimento derivante da omissione contributiva, perché questa decorre dal momento in cui raggiunta l’età richiesta per il conseguimento della prestazione, e concorrendo ogni altro requisito, il lavoratore perde il relativo diritto o lo vede ridotto a causa dell’omissione. Da quel momento, si hanno dieci anni a disposizione. Lo prevede la Sentenza di Cassazione 13997 del 15 giugno 2007.
Il lavoratore può agire anche prima del pensionamento formulando domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell’omissione contributiva a provocare il danno, salva poi la facoltà di esperire successivamente l’azione risarcitoria vera e propria. Su tale punto esistono copiosi provvedimenti di Cassazione: già citato 13997 del 15 giugno 2007, 5825 del 26 maggio 1995, 22751 del 3 dicembre 2004, 26990 del 7 dicembre 2005. Il lavoratore può anche chiedere il mero accertamento nei confronti del datore di lavoro per stabilire, per esempio, l’esatto ammontare della contribuzione versata come anche per controllare l’esatta determinazione della base di calcolo della contribuzione medesima. In questo caso è presente infatti (Cassazione 2488 del 9 aprile 1986) l’interesse ad agire concreto ed attuale, che sussiste quando di fatto ricorra una situazione di obiettiva incertezza, implicante, per l’attore, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprezzabile, che non possa essere eliminato senza una pronunzia giudiziale.

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