
Con le nuove disposizioni “viene introdotta la disciplina prudenziale delle azioni di finanziamento, strumento di capitale utilizzabile per ripatrimonializzare tempestivamente le bcc; sono rivisti i criteri che presiedono alla competenza territoriale, resi più flessibili anche per rimuovere possibili ostacoli alla razionalizzazione della rete territoriale dei costituendi gruppi bancari cooperativi; viene modificata la regola di operatività prevalente con i soci (che rileva anche per la mutualità delle bcc), per tenere conto della rilevanza che assumeranno, nei gruppi bancari cooperativi, le esposizioni infragruppo nell’ambito dei meccanismi di gestione della liquidità e di garanzia reciproca; vengono aggiornate e modificate le norme in materia di attività esercitabili e partecipazioni detenibili, ampliando le possibilità operative delle bcc in considerazione dell’accresciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile grazie alle strutture di gruppo”.
Le nuove disposizioni, conclude Bankitalia, “offrono a tutti i soggetti coinvolti nel processo di costituzione dei gruppi bancari cooperativi (capogruppo e singole bcc) un quadro normativo chiaro, certo e completo all’interno del quale operare le proprie scelte e individuare le soluzioni contrattuali e organizzative adeguate agli obiettivi di solidità patrimoniale, qualità della governance, robustezza dei sistemi di controllo interno, efficienza e competitività del settore delle banche di credito cooperativo”. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 10 novembre 2017, all’indirizzo [email protected] oppure a Banca d’Italia, Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione II, via Milano 53, 00184 Roma. In questo secondo caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo [email protected].