Le tante trappole del cambio valuta

Domanda. Un cliente si è recato presso un’agenzia bancaria per cambiare una discreta somma in dollari Usa. In seguito si è accorto che il cambio applicato, pur volendo considerare delle commissioni oggettivamente elevate, non quadra affatto con le quotazioni registrate quel giorno. Come è possibile cercare di riottenere almeno in parte quanto sborsato in eccesso?

G. V., Milano
 
Risposta. Non è agevole, ma nemmeno impossibile. Il Testo Unico Bancario prevede all’articolo 117 che i contratti siano redatti per iscritto, con consegna di un esemplare al cliente, pena la nullità. Il comma 2 della medesima disposizione consente al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio di prevedere che, per motivate ragioni tecniche, determinati contratti possano essere stipulati in altra forma. Grazie a ciò le Disposizioni di trasparenza riportate nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e i loro successivi aggiornamenti consentono di derogare all’obbligo generale della forma scritta, tra l’altro, in caso di operazioni e servizi prestati in via occasionale quali per esempio l’acquisto e vendita di valuta estera contante e l’emissione di assegni circolari, purché il valore complessivo della transazione non ecceda i cinquemila euro. Inoltre l’intermediario deve mantenere evidenza dell’operazione compiuta e deve consegnare o inviare tempestivamente al cliente conferma dell’operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate.
Se l’importo dell’operazione contestata – come pare – supera i cinquemila euro, ecco un primo motivo di possibile nullità perché senza apposito contratto scritto non può ritenersi formato un valido consenso del cliente in merito al regime commissionale e al tasso di cambio, con conseguente diritto a vedersi restituire integralmente le commissioni a quel punto indebitamente percepite, nonché il differenziale tra tasso di cambio ufficiale corrente alla data della negoziazione e il tasso convenzionale applicato. La strada, in tal caso, è quella del reclamo e poi eventualmente dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Se, invece, l’operazione rientra nel limite dei cinquemila euro il terreno diventa assai più insidioso e occorre far verificare la documentazione a un esperto che sappia districarsi tra quanto riportato dai Fogli Informativi e le quotazioni di mercato, senza dimenticare l’eventuale eccessiva onerosità. Il lettore infine può far presente al cliente che oggi numerosi intermediari on line offrono conti in valuta del tutto gratuiti e con tassi di cambio enormemente favorevoli rispetto alle in tal senso obsolete agenzie fisiche.
 

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