Successione in banca: perché la dichiarazione deve essere integrale?

Domanda. Sto aiutando un cliente nella procedura di successione di alcuni rapporti bancari ed assicurativi. Tutti chiedono la copia integrale della dichiarazione di successione. Mi domanda come mai bisogna presentare la dichiarazione intera che contiene dati personali ed anche sensibili, e confesso di non avere una risposta logica. Che ne pensate?

G.C., Milano

Risposta. Il cliente del lettore non ha torto. Oltre al certificato per riassunto dell’atto di morte e in alcuni casi un atto notorio redatto da un notaio in cui si evincono tutti gli elementi soggettivi e oggettivi per l’individuazione dell’avente causa, infatti, tutti gli intermediari esigono anche la copia della dichiarazione di successione, e non accettano la sola parte di questa che riguarda il solo rapporto di essi intrattenuto col de cuius. Il cliente non ha torto perché l’articolo 48 comma 4 del Testo Unico dell’imposta in materia di successioni e donazioni prevede che “le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’articolo 27, 4° comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l’indicazione dei suddetti titoli, o dell’intervenuto accertamento in rettifica o d’ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione”.
Se è vero, quindi che senza dichiarazione di successione oppure dichiarazione che non ne sussiste l’obbligo, la banca non può sbloccare la somma, la norma non dispone che occorra la copia della dichiarazione, bensì che l’intermediario debba acquisire la prova della sua presentazione o, in alternativa, esigere una dichiarazione di insussistenza dell’obbligo di farlo.
Da notare come le Sezioni Unite della Cassazione, nella Sentenza 14088 del 27 luglio 2004, abbiano sancito il principio secondo cui la dichiarazione di successione costituisce un momento dell’iter procedurale finalizzato all’accertamento dell’obbligazione tributaria che si conclude con l’emissione, da parte dell’ufficio, dell’atto impositivo, sulla base dei dati emergenti dalla dichiarazione, che avrà, per ciò stesso, esaurito la sua funzione. In base a tutto ciò, lo scorso 13 giugno un cittadino con il sostegno della associazione di consumatori Aduc ha presentato una segnalazione al Garante Privacy. Chissà non sia la volta giusta per mettere in chiaro ciò che già appare non solo per legge, ma anche per la concreta inutilità del comunicare ad un soggetto estraneo dati personali e sensibili che niente hanno a che fare con lo scopo della procedura.
 

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