Fallimenti e rivalsa sulle banche, il cliente può agire

Un cliente, vittima di un crac, sta valutando la rivalsa sulle banche presso cui le società del gruppo fallito detenevano i propri depositi perché entità e movimentazioni degli stessi erano irregolari e andavano quindi segnalate. Le società sono fallite: il cliente può agire oppure è prerogativa delle procedure fallimentari?

G.M., Genova

Il cliente può agire perché la fattispecie non rientra nelle cosiddette azioni di massa, che traggono origine dall’interesse dei creditori e perseguono l’obiettivo di aumentare la massa attiva di 
un fallimento reintegrandone il patrimonio. In tal caso è dovere
 del curatore attivarsi, esercitando azioni revocatorie e surrogatorie, azioni sociali di responsabilità per
i danni arrecati indistintamente dall’amministratore alla società o ai creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio. Tutte queste azioni presentano un carattere indistinto sui beneficiari dell’eventuale esito positivo. Non può essere invece considerata azione di massa una pretesa che richiede l’accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo a uno o più creditori del fallimento o che necessiti dell’esame di specifici rapporti e del loro svolgimento.

E in questo caso occorre esaminare in maniera analitica
i rapporti bancari e accertare se davvero dovevano dare origine
 a segnalazioni anti-riciclaggio. Ancora: non si ha azione di massa quando l’azione è esercitabile individualmente in quanto volta a ottenere un vantaggio esclusivo e diretto del creditore nei confronti di soggetti diversi dal fallito. Infine l’azione potrebbe essere condotta anche in mancanza del fallimento del debitore, trattandosi di ipotesi di risarcimento del danno, per lo più di natura extra-contrattuale. Tali principi sono espressi dalla Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite 8 marzo 2006 numero 7029 e quella della prima Sezione Civile del 09 ottobre 2013 numero 22925.

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