Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con gli obblighi di verifica della clientela

RISPOSTA “D”– La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito del credito d’imposta, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi della normativa attualmente in vigore, è riconosciuto un credito di imposta sui proventi percepiti da una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, nell’esercizio di impresa commerciale, derivanti dalla cessione delle azioni al portatore di una Sicav italiana?

A: Sì ed è pari al 27% dell’ammontare dei proventi percepiti
B: Sì ed è pari al 12,5% dell’ammontare dei proventi percepiti
C: Sì ed è pari al 20% dell’ammontare dei proventi percepiti
D: Nessuna delle alternative è corretta

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

Si consideri un intermediario finanziario soggetto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Secondo quanto previsto dall’articolo 32 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’intermediario può adempiere ai suoi obblighi facendo affidamento sull’assolvimento di tali obblighi effettuato da un soggetto terzo situato in uno stato extracomunitario?

A: No, l’intermediario può fare affidamento solamente a soggetti terzi situati in stati comunitari
B: Sì, se il terzo dispone di almeno una succursale in Italia
C: No, a meno che non esistano accordi di collaborazione tra le autorità di vigilanza
D: Sì, se il terzo è soggetto a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge

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