Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la tracking error volatility

RISPOSTA “C” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle società di consulenza finanziaria, era quella contraddistinta dalla lettera C. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi dell’articolo 18-ter del Tuf, chi può prevedere il possesso, da parte degliesponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalità,onorabilità e indipendenza?

A: La Consob, sentita la Banca d’Italia
B: La Banca d’Italia, sentita la Consob
C: Il ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob
D: La Consob e la Banca D’Italia, sentito il ministro dell’Economia e delle Finanze

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la tracking error volatility. Mettetevi alla prova e tornate lunedì a verificare la risposta.

La tracking error volatility si ottiene calcolando:

A: la deviazione standard delle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark
B: la sommatoria dei valori assoluti dati dalle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark
C: la differenza tra il rendimento del fondo e quello del benchmark
D: la media aritmetica delle differenze tra i rendimenti del fondo e quelli del benchmark

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