Clienti vs intermediari, parola all’Arbitro della Consob

Due ricorsi rigettati e tre accolti: l’Arbitro per le controversie finanziarie aggiorna il mercato pubblicando le decisioni dalla numero 60 alla numero 65, che non fanno nomi né cognomi. La decisione 60 riguarda una serie di irregolarità dell’intermediario lamentate dai ricorrenti sia in sede di raccolta ed elaborazione delle informazioni rilevanti – di cui ai questionari di “profilatura Mifid” datati 20 febbraio 2008, 14 marzo 2011 e 14 luglio 2014 – sia in fase di esecuzione di una serie di operazioni di acquisto, effettuate per loro conto, di azioni emesse dallo stesso intermediario, “conclusivamente formulando richiesta di annullamento del contratto stipulato in data 14 luglio 2014 e di risarcimento del danno per un controvalore pari a 110.000 euro, corrispondente alla somma complessivamente investita”. Il collegio ha dichiarato l’intermediario “tenuto a risarcire al cliente il danno nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della presente decisione, di 111.008 euro.

La decisione 61 riguarda invece un ricorrente che lamenta “il mancato rispetto delle regole di comportamento in sede di sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dallo stesso intermediario, che non avrebbe agito nell’interesse del cliente e che non lo avrebbe adeguatamente informato sui rischi connessi all’investimento effettuato”. In questo caso, il collegio ha dichiarato l’intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di 20.537,29 euro. Accolto anche il ricorso di un investitore che ha segnalato “la violazione degli obblighi di informazione in sede di sottoscrizione di azioni non quotate emesse dallo stesso intermediario, con particolare riferimento alla mancata rappresentazione dei rischi connessi all’investimento”, contestando “l’adeguatezza dell’operazione a lui raccomandata”. La questione è oggetto della decisione numero 62: il collegio, qui, ha dichiarato l’intermediario “tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di 21.229,25 euro“.

Respinti invece i ricorsi oggetto delle decisioni 63 e 64: nel primo caso, la ricorrente chiedeva “il rimborso delle penali e degli interessi addebitatile dall’intermediario, nel periodo maggio 2012-maggio 2014, in relazione a operatività di short selling e prestito titoli, in ragione del carattere a suo dire indeterminato e vessatorio di alcune clausole contenute nel foglio informativo del servizio di marginazione e di short selling e prestito titoli”; nel secondo, il ricorrente, dopo avere premesso di essere un investitore caratterizzato da un profilo di rischio conservativo, riferisce di avere acquistato nel mese di settembre 2015 obbligazioni di una compagnia telefonica straniera per un valore nominale di 50.000 euro, acquisto che sarebbe avvenuto “dietro consiglio di un dipendente dell’intermediario, al quale il ricorrente avrebbe rappresentato la propria intenzione di investire in prodotti a basso rischio”.

Infine, la decisione 65 affronta un caso di “omessa informativa in merito al controvalore effettivo di un investimento”. Ricorso accolto ma sanzione lieve: il collegio ha dichiarato “l’intermediario tenuto a risarcire al cliente il danno nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di 96,67 euro“. L’Arbitro per le controversie finanziarie, istituito dalla Consob con la delibera 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari. I risparmiatori possono fare ricorso all’Acf solo per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro. Gli intermediari sono obbligati ad aderire all’Acf.

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